Cassazione Penale, Sentenza n. 02935/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) vizio di motivazione relativo alla affermazione di fittizietà delle fatture e mancato valorizzazione delle dichiarazioni dei testi (Antolini e Cirri) e dei bonifici che attesterebbero l'effettività delle prestazioni; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 nella versione risultante dalla modifica apportata dal d.lgs. n. 87/2024, dato che il debito tributario era stato estinto prima della chiusura del dibattimento. È stato inoltre dedotto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legge in conseguenza dell'estinzione del debito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul secondo motivo (con assorbimento del terzo) e ha dichiarato inammissibile il primo motivo per essere censura di fatto e generica. Sul punto sostanziale, ha rilevato che l'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 è stato modificato dal d.lgs. n. 87/2024 (entrato in vigore il 29/06/2024) prevedendo che la estinzione del debito tributario sia considerata rilevante se avvenuta "prima della chiusura del dibattimento di primo grado"; trattandosi di norma più favorevole, deve applicarsi. Dalla sentenza impugnata risultava che il debito era estinto prima della chiusura del dibattimento, per cui è stata annullata la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 13-bis e al complessivo trattamento punitivo (con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio su tali punti) e, inoltre, la Corte ha rilevato la prescrizione per i reati contestati ai capi A1), B1) e C1), annullando senza rinvio per tali capi perché estinti per prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13-bis (testo modificato dal d.lgs. n. 87/2024)
"Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto"
La Corte ha ritenuto che la modifica normativa (entrata in vigore il 29/06/2024) è più favorevole all'imputato e, dovendo applicarsi la norma più favorevole, il termine rilevante per l'estinzione del debito è la "chiusura del dibattimento" e non l'apertura. Pertanto, se il debito è estinto prima della chiusura del dibattimento, la circostanza attenuante speciale deve essere valutata e può ridurre la pena fino alla metà e escludere le pene accessorie.
d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8
Sono le norme relative ai delitti fiscali per i quali l'imputato era stato condannato; la sentenza di merito aveva accertato la responsabilità per tali delitti (fittizietà delle operazioni contestate).
art. 606 cod. proc. pen.
La Cassazione ha richiamato il limite del sindacato di legittimità su questioni di fatto: il ricorso che prospetta diversa valutazione probatoria esula dal controllo di legittimità e può essere dichiarato inammissibile se si tratta di censure di fatto generiche.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
La Corte ha tenuto conto dei 64 giorni di sospensione dei termini processuali previsti dalla norma emergenziale ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 12 d.lgs. n. 74/2000
Richiamato indirettamente nella parte in cui la nuova versione dell'art. 13-bis esclude l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art.12 quando ricorre la condizione di estinzione del debito entro i termini indicati.
Massime di principio
- La norma processuale e penale più favorevole in vigore al momento rilevante del procedimento deve essere applicata: se una modifica normativa interviene prima della chiusura del dibattimento e risulta più favorevole all'imputato, va applicata anche retroattivamente (principio favor rei).
- Per fruire della circostanza attenuante ex art. 13-bis (versione 2024) è fondamentale provare documentalmente che il debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, sia stato estinto prima della chiusura del dibattimento di primo grado; la mera estinzione dopo l'apertura ma prima della chiusura è rilevante ai fini dell'attenuante secondo la nuova formulazione.
- La valutazione della genuinità delle fatture, dell'effettività delle prestazioni e della credibilità dei testi è materia del giudice di merito; in Cassazione non è possibile rimettere in discussione una valutazione di fatto adeguatamente motivata salvo vizio logico-giuridico rilevabile in diritto.
- Se la decisione di merito non ha considerato l'applicazione di una norma più favorevole sopravvenuta, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame sul trattamento sanzionatorio, mentre può dichiarare senza rinvio l'estinzione per prescrizione quando ciò risulti dai calcoli temporali.
- In sede difensiva è importante documentare con precisione la data di estinzione del debito (es. ricevute di pagamento, quietanze, provvedimenti amministrativi) e la tempistica processuale (data di chiusura del dibattimento o, se non ancora intervenuta, valutare l'impatto della modifica normativa), nonché considerare gli effetti delle sospensioni di termini (es. misure emergenziali) sul decorso della prescrizione.
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