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Sentenza

Sentenza n. 183/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'O.M. 112 del 6 maggio 2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; - dell'avviso n. 18095 datato 11 maggio 2022 di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto e, in via subordinata, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di scioglimento della riserva nelle Graduatorie Provinciali per Supplenza del personale docente ai fini della partecipazione alle convocazioni per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Blé Alberto il 25 ottobre 2022: - dell’O.M. 112 del 6 maggio 2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.

Giustizia amministrativa202207669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 sulle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e avviso di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti ai sensi dell'art. 43 c.p.a., l'Ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, l'avviso n. 18095 dell'11 maggio 2022 e gli atti connessi e conseguenti, deducendo vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere articolati sotto plurimi profili. In via subordinata ha chiesto la condanna delle amministrazioni all'adozione di un provvedimento di scioglimento della riserva nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, ai fini della partecipazione alle convocazioni, nonché, ove occorrente, il pagamento delle somme dovute con interessi e rivalutazione. Nel ricorso introduttivo era stata proposta anche domanda cautelare, respinta dal TAR con ordinanza n. 4841/2022. Successivamente, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dei ricorsi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono state valutate nel merito le censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere o le domande subordinate. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina la definizione del giudizio con pronuncia di improcedibilità.

  • art. 43 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la proposizione dei motivi aggiunti.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata con riferimento alla domanda subordinata di condanna in forma specifica.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando riferita alla controversia pendente, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame nel merito delle censure dedotte.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione rende improcedibili anche i motivi aggiunti e impedisce al giudice di pronunciarsi sulle domande subordinate connesse alla domanda di annullamento.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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