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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35919/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la sentenza del G.I.P. del 29/07/2021, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) che ha applicato la pena richiesta dalle parti per reati tra cui riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, usura ecc. Con un unico motivo il P.G. deduce l'omessa pronuncia sulla confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato o del loro valore equivalente, beni che erano stati sequestrati con decreto del G.I.P. del Tribunale di Noia in data 8 marzo 2021, sostenendo l'obbligatorietà della confisca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza del G.I.P. è del 29/07/2021; la comunicazione dell'avviso di deposito alla Procura generale è stata eseguita il 27/08/2021; il termine di impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b) c.p.p. è di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, con sospensione feriale fino al 31/08/2021, per cui il termine utile scadeva il 30/09/2021. Il ricorso è stato depositato il 7/12/2021, oltre il termine; perciò è stato dichiarato inammissibile senza che la Corte si pronunciasse sul merito della questione della confisca.

Norme richiamate

  • art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p.

    Norma indicata quale parametro di censura dal ricorrente per violazione di legge penale o di norme applicabili; il ricorso invocava tale violazione per l'omessa pronuncia sulla confisca, ma la Corte non è entrata nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 444 e ss. c.p.p.

    Regolano il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La sentenza impugnata è stata resa in tale quadro procedurale; la censura relativa alla confisca riguardava un provvedimento adottato nell'ambito di tale rito.

  • art. 240-bis c.p.

    Norma penale richiamata tra i reati contestati nell'impugnata sentenza; la Corte non ha verificato l'interpretazione sostanziale di questa norma essendo il ricorso dichiarato inammissibile per tardività.

  • art. 322-ter c.p.

    Altro articolo penale richiamato nella motivazione delle contestazioni; come sopra, la sua interpretazione non è stata esaminata in sede di cassazione per ragioni procedurali.

  • artt. 648-bis e 648-ter cod. pen.

    Norme relative al riciclaggio e al trasferimento fraudolento di valori, rilevanti ai fini della determinazione del profitto del reato e della misura confiscabile; la loro applicazione sostanziale non è stata esaminata dalla Corte a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma penale (associazione) citata tra i reati; richiamata nel contesto dei capi d'imputazione ma non oggetto di valutazione in cassazione per motivi procedurali.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norma tributaria richiamata tra i delitti contestati; la Corte non ha esaminato l'interpretazione nel merito a seguito della dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 544, comma 2, c.p.p.

    Indica la fattispecie in cui la sentenza è pronunciata senza motivazione immediata; nel caso di specie si è verificata la situazione prevista e ciò ha fatto decorrere il termine speciale per l'impugnazione secondo le regole applicative collegate.

  • art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Stabilisce il termine di 30 giorni per impugnare la sentenza resa nei casi dell'art. 544, comma 2, decorso dalla comunicazione all'Ufficio del deposito; la Corte ha applicato tale termine, computandone la decorrenza dalla comunicazione del 27/08/2021 e tenendo conto della sospensione feriale.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato nella fase di trattazione; si tratta di norma procedurale collegata al trattamento delle impugnazioni in determinate condizioni, citata come riferimento formale per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso per cassazione contro sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. seguono la disciplina speciale dell'art. 585 c.p.p.: 30 giorni dalla comunicazione del deposito quando opera l'art. 544, comma 2.
  • La sospensione feriale (vacanze giudiziarie) deve essere tenuta in conto nel calcolo dei termini processuali e può spostare la scadenza del termine utile.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine previsto, la Corte lo dichiara inammissibile senza entrare nel merito delle doglianze sostanziali, compresa l'eventuale omissione di pronunce sulla confisca.
  • Quando si censura l'omessa pronuncia sulla confisca dopo patteggiamento, è necessario valutare tempestivamente il rimedio: l'impugnazione deve rispettare i termini; se il termine è passato, possono restare vie esecutive come l'incidente di esecuzione per la quantificazione del profitto del reato.
  • La correttezza del conteggio del termine dipende dalla data di comunicazione dell'avviso di deposito all'ufficio che propone il ricorso; è essenziale acquisire e conservare la prova dell'avvenuta comunicazione per difendere la tempestività.

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