Ordinanza n. 286/2026 - Torino, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Commissione Medica Locale del Verbano Cusio Ossola recante la temporanea non idoneità alla guida
Esito
Favorevole al ricorrente (conducente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione Medica Locale l'ha ritenuta temporaneamente non idonea alla guida, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La controversia riguarda l'accertamento dei requisiti psichici e fisici per l'idoneità alla guida. Il giudice ha rilevato che la valutazione della Commissione costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, ma ha contestato la modalità di motivazione dell'atto: la motivazione, fondata sul mancato recepimento della valutazione neurologica e su giudizi relativi allo stato e al comportamento della ricorrente durante la visita, è stata apposta successivamente all'emanazione del provvedimento, anche a seguito di una comunicazione di posta elettronica di uno degli esaminatori. La ricorrente ha quindi dedotto, secondo quanto emerge dalla decisione, l'illegittimità dell'atto per motivazione postuma e per carenza di motivazione contestuale.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini del riesame. Ha ordinato all'amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente in contraddittorio con la stessa e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato, tenendo conto della decisione e dei documenti presenti nel fascicolo. Il giudice ha qualificato come inammissibile la motivazione postuma: la motivazione deve essere presente al momento dell'adozione dell'atto e non può essere integrata successivamente. Il TAR ha precisato che, qualora l'annotazione successiva fosse considerata una comunicazione meramente interna, l'atto impugnato risulterebbe comunque del tutto immotivato. Non è stata invece disposta la sospensione degli effetti del provvedimento, poiché occorre bilanciare l'interesse della ricorrente con l'esigenza di tutelare la sicurezza della circolazione stradale. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 119, commi 4 e 5, d.lgs. 285/1992
ai sensi dell’art. 119, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)
Attribuisce alle Commissioni mediche locali l'accertamento dei requisiti psichici e fisici per l'idoneità alla guida ai fini del rilascio della patente.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della tutela cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La valutazione delle Commissioni mediche locali sui requisiti psichici e fisici per l'idoneità alla guida costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, ma resta soggetta al controllo giurisdizionale sulla razionalità, attendibilità e correttezza dell'azione amministrativa.
- Anche nell'esercizio di discrezionalità tecnica, l'amministrazione deve motivare il provvedimento contestualmente alla sua adozione, indicando le ragioni poste a fondamento della valutazione negativa.
- È inammissibile integrare successivamente la motivazione di un provvedimento amministrativo mediante annotazioni, comunicazioni interne o dichiarazioni rese dopo la sua emanazione; se tali elementi hanno natura meramente interna, l'atto originario deve comunque essere considerato privo di motivazione.
- Quando la motivazione dell'atto di temporanea non idoneità alla guida risulti illegittima o assente, la tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame, ordinando una nuova valutazione in contraddittorio e l'adozione di un provvedimento espresso e congruamente motivato.
- Nel bilanciamento cautelare relativo all'idoneità alla guida, l'interesse del privato al riesame deve essere contemperato con l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, sicché l'accoglimento della cautela può non comportare la sospensione degli effetti dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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