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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2614/2022 del 28/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna gli avvisi di accertamento IRAP per gli anni 2007 e 2008; l'Agenzia aveva ritenuto che Parenti, autore e regista televisivo, esercitasse l'attività avvalendosi di "autonoma organizzazione" (due sedi, uno studio-laboratorio di 300 mq con ristrutturazione da circa 1 milione di euro, rapporti contrattuali con la Showlab s.r.l. per assistenza e consulenza). Parenti sostiene di non essere soggetto passivo IRAP perché la sua attività artistica si avvale solo delle proprie capacità e le prestazioni terze costituiscono mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell'attività; deduce violazione del d.lgs. 15/12/1997 n. 446 (disciplina IRAP) e degli artt. 3 e 53 Cost.. L'Amministrazione chiedeva l'inammissibilità del ricorso ritenendo che si sollecitasse rivalutazione del merito.

La decisione

La Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità e accoglie il ricorso di cassazione; cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale di Lombardia (sez. staccata di Brescia) che aveva confermato l'accertamento IRAP e rinvia la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, perché compia un nuovo esame conformemente ai principi di diritto esposti. La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del giudice di merito, che aveva valorizzato l'entità degli investimenti e i contratti con la Showlab senza indagare la natura, struttura e funzione del rapporto contrattuale né valutare se i beni fossero strumentali oltre il minimo indispensabile o indispensabili all'attività artistica.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (disciplina IRAP)

    art. 2; art. 3, lett. c (riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni)

    La Corte ricorda che il presupposto per l'assoggettamento è l'"esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata"; per i lavoratori autonomi occorre valutare se esiste una autonoma organizzazione (responsabilità, impiego di beni strumentali eccedenti il minimo, uso non occasionale di lavoro altrui).

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamate dal ricorrente in relazione a presunte violazioni nel trattamento fiscale; la Corte non entra nel merito di un contrasto costituzionale, ma richiama che l'IRAP mira a colpire un "quid pluris" organizzativo come indice di capacità contributiva.

  • d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in L. n. 176 del 2020

    Norma processuale richiamata per lo svolgimento dell'udienza pubblica nella quale la causa è stata discussa.

  • Corte Costituzionale, sentenza 21 maggio 2001, n. 156

    Principio secondo cui l'IRAP incide su un fatto economico diverso dal reddito, ossia sul valore aggiunto dalla struttura organizzativa; tale valutazione è indice di capacità contributiva e non dipende da limiti quantitativi assoluti.

  • Cassazione (Sezioni Unite), sentenza 10 maggio 2016, n. 9451

    Ha precisato che non ricorre autonoma organizzazione quando i beni strumentali non eccedono il minimo indispensabile e l'impiego di lavoro altrui non supera quello di un dipendente con mansioni esecutive; principio richiamato dalla Corte per delineare la soglia d'assoggettamento dei professionisti.

Massime di principio

  • Per l'assoggettamento all'IRAP del professionista/ artista occorre accertare l'esistenza di una "autonoma organizzazione": responsabilità organizzativa del contribuente, impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e uso non occasionale di lavoro altrui sono indici rilevanti.
  • Nell'attività artistica vige una presunzione favorevole al contribuente che conta sulle proprie capacità professionali: investimenti cospicui necessari o indispensabili all'attività artistica non bastano da soli a configurare autonoma organizzazione.
  • L'avvalersi di un agente o di una società organizzatrice di spettacoli non è di per sé sufficiente per l'IRAP; è necessario indagare la natura, la struttura e la funzione del rapporto contrattuale per verificare se esso determini direzione/responsabilità organizzativa o si limiti a mera agevolazione.
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente sull'incidenza delle prestazioni terze sul "contenuto intrinseco" dell'attività del professionista: bisogna distinguere collaborazioni che modificano l'attività (idonee a fondare organizzazione) da quelle che sono solo di supporto.
  • La valutazione degli investimenti in beni strumentali non deve limitarsi al loro valore oggettivo, ma confrontarsi con le esigenze strumentali effettive dell'attività esercitata (se sono oltre il minimo indispensabile o invece necessari all'esercizio artistico).
  • L'onere della prova circa la natura organizzativa grava in primo luogo sull'Amministrazione quando sostiene l'esistenza di una autonoma organizzazione; il contribuente può contrastare l'accertamento dimostrando che le prestazioni terze hanno carattere meramente agevolativo.
  • In caso di pluralità di elementi (sedi, investimenti, contratti), il giudice deve compiere un esame complessivo e motivato, aderendo ai criteri giurisprudenziali consolidati; l'assenza di una motivazione su natura/struttura/funzione dei rapporti contrattuali legittima la cassazione e il rinvio per nuovo esame.

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