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Sentenza

Sentenza n. 1629/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento della sentenza n. 295/2025 depositata il 30.1.2025 dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio RG n. 6390/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “condanna il Ministero convenuto a pagare a parte ricorrente un importo pari a quattro mensilità della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita”;

Giustizia amministrativa202600590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, recante condanna del Ministero al pagamento di quattro mensilità della retribuzione globale di fatto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile non impugnata nei termini, chiedendo il pagamento del capitale e degli interessi legali, con esclusione delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza civile era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: esistenza e definitività del titolo giudiziale civile, regolare notificazione, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e mancata contestazione dell'omesso adempimento. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate nella sentenza civile, comprensive degli interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l'incarico a un altro dirigente o funzionario idoneo, anche a prescindere dalle ordinarie attribuzioni e dai rapporti gerarchici. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Le spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, considerata la serialità delle inottemperanze ministeriali relative a sentenze civili in materia di lavoro dei docenti.

Norme richiamate

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata può essere attestata conforme all'originale ai fini della notificazione e dell'esecuzione, secondo la formulazione risultante dalle modifiche legislative richiamate dal giudice.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    È richiamato quale disposizione che ha riformulato l'art. 475 c.p.c., applicato per l'attestazione di conformità del titolo giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo è applicabile anche al giudizio di ottemperanza e deve decorrere prima dell'avvio dell'azione nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato regolarmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
  • In presenza di un giudicato civile non adempiuto e di mancata contestazione dell'inottemperanza, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute, comprese quelle maturate a titolo di interessi legali secondo il titolo azionato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli i poteri necessari all'integrale esecuzione del giudicato e consentendogli di delegare l'attività a un dirigente o funzionario idoneo anche se appartenente a un diverso ufficio o dipartimento dell'amministrazione.
  • I poteri del commissario ad acta conferiti dal giudice non sono limitati dalle ordinarie attribuzioni dell'ufficio o dai rapporti gerarchici interni dell'amministrazione di appartenenza; il commissario può individuare le risorse finanziarie concretamente utilizzabili secondo criteri di buona amministrazione, inclusi capitoli di spesa diversi da quelli ordinariamente assegnati e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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