Cassazione Penale, Sentenza n. 13733/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha articolato quattro censure: 1) violazione di legge con riferimento al concorso di colpa della vittima, sostenendo che la TERZANI era stata costretta dalla scarsa visibilità dovuta a piante e quindi il suo comportamento non fosse colposo o ne diminuisse l'incidenza causale; 2) vizio di valutazione del nesso causale, lamentando che la Corte non avrebbe verificato se la condotta dell'imputato fosse stata di per sé idonea a produrre l'evento e non avrebbe adeguatamente considerato la prevedibilità degli atti dell'altro conducente; 3) vizio della motivazione e della decisione in merito alla liquidazione del danno, perché la Corte d'appello avrebbe condannato al risarcimento senza rimettere la quantificazione al giudice civile e senza considerare che la parte aveva riservato l'azione al giudizio civile; 4) vizio motivazionale rispetto ai criteri usati per la liquidazione del danno morale, che si sarebbe basata soltanto sull'età della parte civile, senza indicare la percentuale del concorso di colpa della vittima né i criteri operativi richiamati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (accertamenti di merito riguardanti fattualità e valutazione probatoria confermate nei due gradi) e ha accolto i terzo e quarto motivo relativi alla liquidazione del danno. In particolare la S.C. ha ritenuto insufficiente e apparente la motivazione della liquidazione equitativa operata in sede penale: i giudici di merito non hanno indicato i criteri adottati né hanno quantificato le percentuali di concorso di colpa, pur avendole riconosciute. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata, limitatamente agli effetti civili sulla liquidazione del danno, e la causa è rinviata al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la nuova determinazione del danno e per la regolazione delle spese; il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 538
Consente la liquidazione del danno in sede penale; se il giudice penale liquida il danno in via definitiva deve però motivare i criteri e valutare l'apporto causale delle parti coinvolte
Codice di procedura penale, art. 539
Norma richiamata in relazione ai vizi di motivazione e alle formalità del provvedimento impugnato
Codice di procedura penale, art. 622
Disposizione che disciplina il rinvio della decisione agli effetti civili al giudice civile competente in caso di annullamento limitato agli effetti civili
Codice civile, art. 1226
Richiamato rispetto al principio di liquidazione del danno e al dovere di motivazione quando si procede in via equitativa
Costituzione, art. 111
Richiama il livello minimo di motivazione richiesto per le decisioni giudiziali; la motivazione insufficiente può integrare vizio di nullità
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né riforma valutazioni probatorie condivise in entrambi i gradi: i motivi che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono generalmente inammissibili quando vi siano due sentenze conformi.
- Se il giudice penale decide di liquidare in via definitiva il danno (anziché rimandare al giudice civile), è necessario che indichi chiaramente i criteri adottati e dia conto, in motivazione, del peso attribuito ai fattori rilevanti (età della vittima e del superstite, grado di parentela, convivenza, contributo di colpa percentuale ecc.).
- Quando nei gradi di merito è riconosciuto un concorso di colpa della vittima e il giudice penale provvede alla liquidazione, è opportuno (e spesso richiesto dalla giurisprudenza) quantificare percentualmente l'apporto causale delle parti, o spiegare adeguatamente perché tale quantificazione non sia stata effettuata.
- La mera assenza di prova allegata dalla parte civile non giustifica una liquidazione 'arbitraria' in via equitativa: il giudice deve comunque motivare il percorso logico che ha portato alla somma riconosciuta e, se si discosta dall'uso di tabelle o criteri consolidati, dare adeguata giustificazione.
- In casi di contestazione tecnica sulla causalità e prevedibilità, la Corte di cassazione richiede elementi fattuali certi e non ipotesi congetturali per riformare le valutazioni del merito.
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