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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34492/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contestando la motivazione della sentenza di merito e lamentando l'omessa assunzione di una prova decisiva (richiesta di rinnovazione dell'istruttoria). In particolare ha censurato la valutazione di attendibilità dei testi dell'accusa (De Grati, Marano, Piccolo), ha chiesto l'acquisizione di videofonoregistrazioni che a suo dire provavano abusi e un arresto pretestuoso finalizzato a impedirgli di sporgere denunce, ha contestato l'uso di elementi extracapitolo (uso di una carta d'identità in divisa) non indicati nell'imputazione e ha affermato di avere ruolo di agente sotto copertura/polizia giudiziaria e di essere perseguitato da altre procure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse generico e disordinato, con deduzioni estranee al thema decidendum e miranti in sostanza a una rivalutazione del merito probatorio, il che è vietato in sede di legittimità. La Corte ha inoltre osservato l'assenza di puntuale correlazione fra le deduzioni difensive e i fatti specificamente contestati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 497-ter cod. pen.

    Norma che disciplina il reato contestato (possesso di segni distintivi contraffatti); la condanna di merito è stata confermata in relazione a tale articolo.

  • art. 361 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa con riferimento al presunto obbligo di denuncia del teste De Grati; la Corte di cassazione non ha accolto la contestazione, osservando che la questione non è stata adeguatamente correlata ai fatti nel ricorso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti formali dell'esposizione del motivo in cassazione; il ricorso doveva rispettare tali limiti che qui sono stati ritenuti violati dalla difesa.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. d) ed e))

    Coordinate sulle censure ammissibili in cassazione: sono azioni rilevabili relative a vizio di motivazione e omissione di prove decisive, ma devono essere articolate in modo preciso; qui la Corte ha ritenuto le censure generiche o volte a una riesamina del merito, quindi inammissibili.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale e di memorie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati: condanna alle spese processuali e possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle Ammende, applicata nel caso per euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una mera rivalutazione del merito probatorio: le censure devono mostrare vizi specifici della motivazione sotto il profilo della legittimità, non chiedere riconsiderazioni di attendibilità dei testi o della prova.
  • I motivi devono essere esposti in modo ordinato e conforme ai limiti di legge (art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e art. 606 cod. proc. pen.); ricorsi generici e disordinati sono dichiarati inammissibili.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o di acquisizione di prove nuove può essere valutata inammissibile se riguarda fatti estranei al thema decidendum o se la sua ammissibilità non è dimostrata in maniera specifica e decisiva.
  • Quando si contesta la motivazione della sentenza, occorre collegare puntualmente l'allegato vizio al singolo atto o fatto decisivo del processo e spiegare perché la carenza motivazionale abbia inciso sulla decisione, evitando argomentazioni generiche o narrative complementari.
  • La parte che propone ricorso dovrebbe evitare di introdurre questioni esterne o vicende processuali afferenti ad altri giudizi, salvo che non dimostri la loro diretta rilevanza e collegamento con gli elementi decisivi del procedimento impugnato.
  • L'esito negativo e l'inammissibilità possono comportare condanne a spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende); è quindi strategicamente importante valutare la fondatezza e la forma del ricorso prima del deposito.

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