Sentenza n. 2903/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 161/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, nella parte relativa all'accredito di euro 1.500 sulla Carta del docente, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto all'accredito di euro 1.500 sulla Carta del docente, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero nel luglio 2024 quale titolo esecutivo, con attestazione di conformità all'originale. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, senza che l'amministrazione desse esecuzione al giudicato, il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza e chiesto l'adozione delle misure esecutive. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; non dipende dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., oggi non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia. Nel merito, accertata la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato, il ricorso è stato accolto ai sensi dell'art. 114 c.p.a. Il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori sessanta giorni per adempiere. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza al giudicato e di adottare le conseguenti misure esecutive, inclusa la fissazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notifica presso la sede del debitore del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
La spedizione in forma esecutiva, dopo le modifiche della legge Cartabia, non costituisce più requisito necessario per l'esecuzione; ai fini dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 rileva la notifica della sentenza dotata di attestazione di conformità.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione presso la sede dell'amministrazione del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità e attributiva di un diritto certo, liquido ed esigibile.
- La nozione di titolo esecutivo rilevante per l'art. 14 d.l. n. 669/1996 non coincide con la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.; quest'ultima, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è necessaria per procedere all'esecuzione.
- L'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento o l'accredito di una somma legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di integrale esecuzione entro un termine prefissato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato in sede di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile dal creditore mediante istanza.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del funzionario nominato, non è dovuto alcun compenso al commissario ad acta.
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