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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07647/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto del GIP che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un valore pari al profitto illecito derivante da reati tributari (artt. 2, 5, 10‑quater D.lgs. 74/2000). Il ricorrente deduceva: (1) carenza di motivazione e vizio di diritto circa l'attribuzione del profitto a suo carico, sostenendo che il presunto ‘profitto’ per il commercialista sarebbe stato limitato al solo compenso professionale (e non all'intero risparmio IVA) e che il tribunale non avrebbe esaminato le deduzioni difensive né chiarito il contributo causale rispetto alla presentazione dei modelli F24; (2) violazione del principio di proporzionalità in relazione all'entità del compenso percepito (circa €14.350) rispetto al valore dei beni sequestrati (oltre €9.000.000) e all'IVA evasa (€66.000).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non idonei a integrare una violazione di legge, ribadendo la legittimità del sequestro per equivalente disposto ai sensi dell'art. 12‑bis D.lgs. 74/2000 nei reati tributari commessi per conto di persone giuridiche. La Corte ha motivato che, nei reati tributari dichiarativi il profitto (risparmio di imposta) è normalmente destinato all'ente e non è agevolmente ripartibile fra i concorrenti; per tale ragione il sequestro/ confisca per equivalente può essere disposto nei confronti di uno o più autori fino al limite quantitativo del profitto complessivo, anche laddove il singolo non si sia materialmente arricchito. La censura di sproporzione è stata rigettata come generica e proponibile, se del caso, nella fase esecutiva. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. 74/2000

    art. 2, art. 5, art. 10‑quater, art. 12‑bis, art. 13

    Le disposizioni sui reati tributari e sull'art. 12‑bis (confisca per equivalente) legittimano il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli autori dei reati commessi per conto di persone giuridiche quando la confisca diretta non è eseguibile; il valore confiscabile è limitato al profitto complessivo e il vincolo può essere posto anche su uno solo dei concorrenti

  • D.lgs. 241/1997

    Rilevanza del visto di conformità e degli obblighi di controllo del professionista quale elemento fattuale che può integrare il contributo causale alla commissione delle condotte fraudolente (omissione dei controlli in sede di visto)

  • Codice di procedura penale

    art. 619, comma 1; art. 616

    Art. 619(1) richiamato in relazione alla possibilità di correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia corretta; art. 616 applicato per l'obbligo del ricorrente a sostenere le spese processuali in caso di inammissibilità

  • L. 19.12.2019 n. 157

    Rilevanza delle novità normative in materia penal‑tributaria che hanno inciso sul quadro sanzionatorio e sulla responsabilità degli amministratori e dei soggetti operanti per conto di enti

  • D.lgs. 173/2024

    art. 87 (comma 2), art. 89

    Previsione che il sequestro finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione o procedure conciliative (condizioni di esclusione in sede normativa recente)

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

    Obblighi degli Stati membri di contrastare frodi e proteggere gli interessi finanziari dell'UE, utilizzati per rafforzare la legittimità di misure sanzionatorie efficaci contro le frodi IVA

  • Convenzione PIF (tutela interessi finanziari UE)

    Norme europee che qualificano come frode attività che producono diminuzione indebita di risorse comunitarie e richiesto regime sanzionatorio penale effettivo, proporzionato e dissuasivo

  • Sesta direttiva IVA (Dir. 77/388/CEE)

    Richiami interpretativi in tema di lotta alle frodi IVA e principi direttivi in materia di detrazione/abusi rilevanti per valutare la gravità delle condotte

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    art. 2, art. 3, art. 23, art. 27

    Bilanciamento tra interesse collettivo alla riscossione tributaria (art. 2) e principi di proporzionalità, colpevolezza e personalità della responsabilità penale (art. 27) invocati nel controllo di razionalità e ragionevolezza delle misure ablative

  • D.lgs. 231/2001

    Richiamato nel contesto della responsabilità degli enti e del rapporto organico tra autore individuale e persona giuridica che giustifica la possibilità di confisca a carico del soggetto agente

Massime di principio

  • Nei reati tributari dichiarativi commessi nell'interesse di una persona giuridica, il 'profitto' è spesso il risparmio fiscale acquisito dall'ente: se non è possibile procedere alla confisca diretta dell'ente, il sequestro/confisca per equivalente può essere disposto anche nei confronti di uno o più coautori fino al limite del profitto complessivo
  • La natura punitiva che talvolta assume la confisca per equivalente nei reati tributari ammette l'applicazione della solidarietà passiva fra concorrenti: ciò non esclude contestazioni, ma impone che tali censure siano documentate e specifiche, non generiche
  • I motivi di impugnazione in materia di sequestro devono essere specifici e collegati alle ragioni del provvedimento impugnato (es.: prova documentale della mancata correlazione tra attività del ricorrente e profitto, flussi finanziari che dimostrino l'assenza di retrocessioni), altrimenti la censura sarà considerata generica e inammissibile
  • Le obiezioni di sproporzione tra compenso percepito e valore dei beni sequestrati richiedono argomentazioni circostanziate (quantificazioni, elementi probatori) e, spesso, sono più efficacemente dedotte nella fase esecutiva del sequestro; censure generiche vengono rigettate
  • Per contrastare un sequestro per equivalente è strategico documentare concretamente: a) l'inesistenza o la minima incidenza dell'arricchimento personale; b) l'assenza del nesso causale tra l'attività svolta (es. visto di conformità) e l'utilizzo fraudolento dei crediti; c) l'effettivo valore del profitto recuperabile presso l'ente o terzi
  • La giurisprudenza di legittimità richiede attenzione alle differenze strutturali tra concorso in reato comune (dove il profitto può essere ripartibile) e delitti tributari (dove il profitto è tipicamente patrimonio dell'ente): la difesa deve articolare deduzioni adeguate a queste differenze

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