Sentenza del 20/03/2019 n. 7792 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la classificazione doganale di funghi importati. L'Amministrazione riteneva che la presenza di anidride solforosa imponesse l'inquadramento nella voce 0711, relativa agli ortaggi temporaneamente conservati, escludendo la sottovoce TARIC 2001 9050. La società sosteneva invece che i funghi fossero cotti e destinati alla lunga conservazione e che l'anidride solforosa fosse stata utilizzata soltanto per prevenirne l'imbrunimento. La CTR aveva accolto questa tesi sulla base della CTU, ma l'Amministrazione ha contestato l'errata interpretazione della nomenclatura combinata e l'utilizzo di criteri estranei alle regole tariffarie vigenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo dell'Amministrazione, dichiarando assorbito il secondo. Ha stabilito che, ai fini della classificazione doganale, rileva l'impiego dell'anidride solforosa quale metodo di preparazione o conservazione previsto dalla voce 0711, indipendentemente dallo scopo soggettivo perseguito dall'importatore, compreso il solo intento di evitare l'imbrunimento. Non è quindi decisiva la valutazione tecnica sulla possibilità di conservare il prodotto per oltre quaranta giorni o sulla sua cottura, dovendosi applicare il testo della nomenclatura combinata e delle relative note. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2658/1987
La nomenclatura combinata costituisce il riferimento normativo per la classificazione tariffaria delle merci.
Regolamento CE n. 306/2001
Richiamato nel quadro della disciplina tariffaria applicabile alla classificazione dei prodotti importati.
Regolamento CE n. 1214/2007
Richiamato per l'interpretazione della nomenclatura e delle voci doganali rilevanti.
Regolamento CE n. 2626/1999
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla classificazione doganale dei prodotti.
Regolamento CE n. 1031/2008, allegato I
La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole.
La classificazione deve fondarsi sul testo delle voci, sulle note di sezione o di capitolo e sulle regole generali interpretative, non su valutazioni generiche o soggettive sulla natura del prodotto.
Nota n. 3 al capitolo 20 della nomenclatura combinata
Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 [...] che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).
La voce 2001 non si applica quando il prodotto è stato preparato o conservato mediante uno dei metodi previsti dalla voce 0711.
Voce 0711 del capitolo 7 della nomenclatura combinata
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati.
L'impiego dell'anidride solforosa è sufficiente a integrare il metodo di preparazione indicato dalla voce, senza che sia necessario dimostrare quale fosse lo scopo concreto dell'utilizzo o la durata effettiva della conservazione.
Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 133/01
È stata richiamata come supporto interpretativo della nomenclatura combinata, ma la Corte ha posto al centro il testo vincolante delle voci e delle note tariffarie.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale prevale il dato oggettivo risultante dal testo della nomenclatura combinata e dalle note applicabili, rispetto alle finalità soggettive dell'importatore o alle qualificazioni tecniche non previste dalla tariffa.
- Quando una voce tariffaria individua un metodo specifico di preparazione o conservazione, l'accertamento dell'impiego di tale metodo può essere sufficiente per classificare il prodotto, anche se la sostanza è stata utilizzata con una finalità diversa da quella normalmente associata alla conservazione.
- La durata effettiva della conservazione, la possibilità di trasporto prolungato e il grado di cottura del prodotto non sono necessariamente decisivi se la normativa collega la classificazione all'impiego di una determinata sostanza o tecnica.
- Le consulenze tecniche possono chiarire le caratteristiche materiali della merce, ma non possono sostituire l'interpretazione giuridica delle voci, delle note e delle regole della nomenclatura combinata.
- In caso di contestazione della classificazione doganale, occorre verificare anzitutto la composizione e i trattamenti oggettivamente applicati alla merce, documentandoli con analisi e documentazione tecnica coerenti con la voce tariffaria invocata.
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