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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22530/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coeredi)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione ereditaria avente a oggetto un compendio immobiliare relitto da un soggetto deceduto. Gli attori chiedevano l'accertamento delle quote di comproprietà sull'asse, la divisione dei beni e la condanna dei convenuti alla resa del conto, sostenendo che questi ultimi avessero goduto esclusivamente del cespite ereditario. Il Tribunale, in una prima decisione, accertava la ripartizione ereditaria al 50% tra le due compagini familiari; con la decisione definitiva attribuiva poi l'immobile agli attori, dichiarandolo indivisibile, e poneva a loro carico il conguaglio in favore dei convenuti. In appello, i convenuti chiedevano l'assegnazione dell'intero compendio a sé con conguaglio, mentre gli originari attori insistevano sulla resa del conto. La Corte d'appello rigettava sia l'appello principale sia quello incidentale. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe attribuito il cespite agli attori in assenza di una domanda in tal senso, senza considerare che in appello si era formato un consenso tra le parti sull'assegnazione del bene ai resistenti con conguaglio; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c., 723 e 724 c.c., perché era stato negato il diritto alla resa del conto, sul presupposto errato che l'immobile, non abitabile e non produttivo, non fosse suscettibile di sfruttamento economico, mentre invece il godimento esclusivo del bene da parte di uno dei condividenti fonda l'autonomo obbligo di rendiconto e di corresponsione dei frutti civili; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che confermavano il godimento esclusivo del bene da parte della famiglia dei resistenti. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel giudizio di divisione, se le parti concordano sull'assegnazione del bene a uno dei condividenti, il giudice deve tenerne conto e può determinare il conguaglio; inoltre, l'obbligo di rendiconto non dipende dalla natura produttiva del bene, ma dal fatto che uno solo dei condividenti ne abbia goduto in via esclusiva sino alla divisione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi in modo eccedente o difforme rispetto alla domanda; tuttavia, nel giudizio divisionale, deve considerare l'accordo intervenuto tra le parti sull'assegnazione del bene e il relativo conguaglio.

  • art. 132 c.p.c.

    Censurata la motivazione della sentenza di merito per aver escluso l'obbligo di rendiconto sulla base di un presupposto non decisivo.

  • art. 723 c.c.

    Richiamato nel contesto della divisione ereditaria e della formazione delle attribuzioni con conguaglio.

  • art. 724 c.c.

    Richiamato quale base normativa del conguaglio e dei rapporti tra condividenti nella divisione.

  • art. 820, terzo comma, c.c.

    I frutti civili del bene goduto esclusivamente da un condividente possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione ereditaria, l'adesione anche tardiva di una parte alla richiesta di assegnazione del bene a uno dei condividenti può assumere rilievo decisivo, perché consente al giudice di regolare l'attribuzione del cespite e di determinare il conguaglio tra le quote.
  • L'obbligo di rendiconto tra condividenti non presuppone che il bene sia produttivo o fruttifero in senso materiale: è sufficiente che uno solo dei comproprietari abbia goduto in via esclusiva del bene fino alla divisione.
  • La domanda di rendiconto è autonoma rispetto alla domanda di divisione: la prima mira alla liquidazione dei frutti o dell'utilità economica derivante dal godimento esclusivo, la seconda alla ripartizione del bene o del suo valore.
  • Nei rapporti tra coeredi o comproprietari, i frutti civili possono essere determinati anche sulla base del valore figurativo del canone locativo di mercato quando il bene sia stato utilizzato in via esclusiva da uno solo di essi.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaProveImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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