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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14355/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto in favore di Fabio Berti contro il provvedimento che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416‑bis c.p. Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 299 e 274 c.p.p., lamentando che il giudice di merito non avrebbe valutato l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari e avrebbe trascurato le doglianze difensive. La difesa aveva evidenziato: il ruolo marginale del Berti nel sodalizio (basandosi sulle captazioni, avvenute solo con il coimputato Alfredo Ferrera e limitate a gennaio‑febbraio 2015), l'assenza di precedenti per reati associativi e il tempo trascorso dai fatti, sostenendo che tali elementi avrebbero dovuto portare alla revoca o sostituzione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, nell'appello contro l'ordinanza che respinge la richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, il sindacato del giudice dell'appello è limitato al controllo della correttezza giuridica e dell'adeguatezza della motivazione rispetto a fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a mutare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere esigenze cautelari. La Corte ha poi osservato che il cosiddetto "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non rileva, nei casi disciplinati dall'art. 275, comma 3, c.p.p., ai fini della revoca o sostituzione della misura (salvo che rilevino fatti sopravvenuti collegabili all'applicazione o esecuzione della misura). Nel caso concreto gli elementi sopravvenuti erano sfavorevoli al ricorrente: la condanna nei due gradi per il reato associativo (cristallizzazione del quadro indiziario) e il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Le argomentazioni difensive riproponevano questioni già esaminate nelle fasi anteriori e non costituivano novità idonea a modificare il quadro cautelare. Inoltre la Corte ha ricordato che il mero decorso di lungo periodo di detenzione non è, di per sé, motivo di attenuazione delle esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato associativo di tipo mafioso; nel provvedimento è il capo di imputazione a fondamento della misura cautelare e giustifica l'applicazione della duplice presunzione di pericolosità prevista per reati collegati all'art. 275 c.p.p.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la "duplice presunzione" legale di pericolosità connessa ai reati associativi: il tempo trascorso dalla commissione del reato (il cosiddetto "tempo silente") non è, di per sé, elemento da valorizzare ex art. 299 c.p.p. per escludere o mitigare le esigenze cautelari; rileva eventualmente il tempo decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura se collegato a fatti sopravvenuti.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello contro le ordinanze relative alle misure cautelari; nel procedimento di merito l'appello cautelare era stato proposto ex art. 310 c.p.p.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma che richiede la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha precisato che il giudice dell'appello non è tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni cautelari ma solo a verificare se siano emersi fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Rinvio alla motivazione del provvedimento: la censura era di vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame/Tribunale avesse adeguatamente motivato le ragioni in base agli elementi sopravvenuti.

  • art. 94, comma 1‑ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Norma relativa agli adempimenti della cancelleria dopo il rigetto del ricorso: la Corte dispone l'adempimento di tali formalità e la condanna alle spese processuali.

Massime di principio

  • Nell'appello avverso il rigetto della revoca/sostituzione di una misura cautelare il sindacato del giudice è limitato: occorre dimostrare l'esistenza di fatti nuovi, preesistenti non considerati o sopravvenuti, tali da modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere le esigenze cautelari.
  • Per i reati associativi (art. 416‑bis) e nei casi disciplinati dall'art. 275 c.p.p., il tempo trascorso dalla commissione del reato ("tempo silente") non è di per sé elemento idoneo a ottenere la revoca della misura; rileva invece il tempo dall'applicazione/esecuzione della misura se si connettono fatti sopravvenuti che attenuino le esigenze cautelari.
  • La mera reiterazione di argomenti già esaminati nelle fasi incidentali o di cognizione non costituisce novità: per avere successo il ricorrente deve portare elementi realmente nuovi e non valutati precedentemente.
  • La condanna definitiva in sede di merito e l'applicazione di misure di prevenzione (es. sorveglianza speciale) possono aggravare il quadro probatorio e giustificare il mantenimento della custodia cautelare.
  • Il lungo periodo di detenzione cautelare, da solo, non è sufficiente a motivare la revoca o la sostituzione della custodia, salvo che non emergano fatti nuovi che ne giustifichino la riduzione o modifica.
  • In sede di impugnazione cautelare è cruciale che la difesa documenti con precisione nuove circostanze fattuali o probatorie (es. nuove intercettazioni, documenti che smentiscano precedenti acquisizioni) affinché il giudice sia obbligato a un riesame motivato.

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