Sentenza n. 1813/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della determina del dirigente del Settore 12 – Sviluppo del Territorio, del Comune di Novara del 22.12.2022 prot. 136053 di diniego del domandato permesso di costruire nonché della deliberazione consiliare del Comune di Novara n. 69 del 14.11.2022 e, in parte qua, occorrendo, della D.G.R. Regione Piemonte n. 51-8996 del 16.06.2008 di approvazione del P.R.G. del Comune di Novara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per la realizzazione di due unità abitative, deliberazione consiliare di approvazione di una variante semplificata al PRG e, per quanto occorrente, deliberazione regionale di approvazione del PRG
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti sostenevano che i propri terreni fossero compresi in un piano di lottizzazione o, comunque, in uno strumento urbanistico esecutivo approvato prima del PRG del 2008, con conseguente applicabilità dell'art. 4.1 delle NTA, che consente l'attuazione degli strumenti esecutivi già approvati fino alla loro scadenza. Deducevano inoltre che il diniego si fondasse su un errore materiale del PRG nella rappresentazione dello stato dei luoghi, errore solo parzialmente corretto dalla variante semplificata del 2022, senza il riconoscimento dell'integrale edificabilità delle aree. In via subordinata, contestavano la legittimità della destinazione in parte a verde privato, lamentando la mancata motivazione rafforzata richiesta per una modificazione peggiorativa della destinazione urbanistica e richiamando l'affidamento maturato sulla precedente edificabilità. I vizi dedotti erano violazione delle NTA del PRG e della legge urbanistica regionale, violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e dell'art. 42 Cost., difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, manifesta illogicità e contraddittorietà.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'eccezione comunale di tardività o inammissibilità dell'impugnazione del PRG perché la domanda era comunque infondata nel merito. Il primo motivo è stato respinto perché i documenti prodotti, consistenti in comunicazioni private, una tavola planivolumetrica, opere di urbanizzazione e successivi titoli edilizi, non dimostravano l'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo riconducibile ai tipi previsti dall'art. 32 della l.r. Piemonte n. 56/1977 e formato secondo gli artt. 40 e seguenti della stessa legge. Un simile strumento non può formarsi implicitamente per comportamento concludente dell'amministrazione o per il rilascio di singoli titoli edilizi. Inoltre, anche ipotizzandone l'approvazione nel 1995-1996, sarebbe comunque scaduto prima della domanda del 2022. Il secondo motivo è stato respinto perché il rilascio del permesso di costruire è attività vincolata alla verifica della conformità del progetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente. L'errore cartografico relativo alla cascina demolita è stato rimosso con la variante semplificata, ma non riguardava la distinta scelta pianificatoria di destinare parte dell'area a verde privato. Tale scelta, espressione dell'ampia discrezionalità urbanistica comunale, non è risultata manifestamente illogica o incongrua. Il progetto era pertanto illegittimamente esteso alla porzione destinata a verde privato. Il terzo motivo è stato respinto perché la destinazione peggiorativa non richiedeva una motivazione specifica e rafforzata in assenza di un affidamento qualificato, quale quello derivante da una convenzione di lottizzazione o da altro titolo eccezionale. I ricorrenti disponevano soltanto di una generica aspettativa di edificabilità, non tutelabile contro la rinnovata pianificazione. Spese integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 4.1 NTA del PRG del Comune di Novara
Indipendentemente dalle previsioni di Piano possono essere assentiti gli interventi attuativi previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi (SUE) sino alla scadenza indicata in convenzione.
La disposizione è applicabile solo quando esista uno strumento urbanistico esecutivo previamente approvato e ancora efficace.
art. 4.3 NTA del PRG del Comune di Novara
Anche lo strumento urbanistico esecutivo ipoteticamente approvato negli anni 1995-1996 sarebbe comunque scaduto prima della domanda di permesso di costruire del 2022.
art. 32 l.r. Piemonte n. 56/1977
Gli strumenti urbanistici esecutivi devono appartenere a una delle tipologie previste dalla legge regionale; la loro approvazione non può desumersi implicitamente da interlocuzioni informali o dal rilascio di singoli titoli edilizi.
artt. 40 e ss. l.r. Piemonte n. 56/1977
Gli iter di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi sono quelli stabiliti dalla legge regionale e non possono essere sostituiti da comportamenti concludenti.
art. 17, comma 12, lett. a), l.r. Piemonte n. 56/1977
Consente la variante semplificata utilizzata dal Comune per correggere l'errore grafico relativo alla rappresentazione della cascina demolita, senza imporre la contestuale revisione della diversa destinazione urbanistica dell'area.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti, ma il giudice non ha fondato su di essa una specifica statuizione favorevole o sfavorevole distinta.
art. 13 l.r. Piemonte n. 56/1977
È stata richiamata dai ricorrenti in relazione alla disciplina del PRG, ma il ricorso è stato respinto sulla base dei principi relativi alla discrezionalità pianificatoria e all'assenza di affidamento qualificato.
art. 42 Cost.
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione alla modifica peggiorativa della destinazione urbanistica, senza che il giudice ravvisasse una specifica violazione costituzionale.
D.M. 2 aprile 1968
Rileva nel richiamo giurisprudenziale alle ipotesi eccezionali di sovradimensionamento degli standard urbanistici, che possono imporre una motivazione puntuale; tale ipotesi non è stata ravvisata nel caso concreto.
Massime di principio
- L'applicazione della disciplina che consente di attuare strumenti urbanistici esecutivi previgenti presuppone la prova dell'esistenza di uno strumento formalmente approvato secondo le procedure e le tipologie previste dalla legge; tale approvazione non può essere desunta da interlocuzioni informali, opere di urbanizzazione o dal rilascio di singoli titoli edilizi.
- Il permesso di costruire è rilasciato all'esito di una verifica vincolata della conformità del progetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente; l'amministrazione non può assentire un intervento incompatibile con il PRG neppure quando il privato deduca un errore materiale nella rappresentazione dello stato dei luoghi.
- La correzione di un errore cartografico del PRG non comporta automaticamente la revisione delle autonome scelte pianificatorie relative alla destinazione urbanistica dell'area, se queste non dipendono dall'errore corretto.
- Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e non richiedono, di regola, una motivazione puntuale per ogni singola area o per una destinazione peggiorativa rispetto al piano previgente; il sindacato giurisdizionale è limitato a errori di fatto e abnormi illogicità.
- La motivazione specifica e rafforzata della modifica urbanistica è necessaria solo in presenza di un affidamento qualificato alla conservazione della precedente destinazione, come quello derivante da una convenzione di lottizzazione stipulata o da altre situazioni eccezionali riconosciute dall'ordinamento; non è sufficiente una generica aspettativa di edificabilità.
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