Cassazione Civile, Ordinanza n. 14979/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agenzia riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva presentato istanza di rimborso per euro 14.121,97, sostenendo di aver versato somme non dovute a titolo di sanzioni e interessi di mora in occasione di una definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva opposto silenzio-rifiuto. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato per tardività, ritenendo che egli avrebbe dovuto impugnare la comunicazione con cui gli erano stati trasmessi i conteggi della definizione agevolata. In appello la CTR aveva invece accolto il ricorso, ritenendolo ammissibile e fondato. In cassazione l’Avvocatura generale dello Stato ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 19, comma 1, lett. g) e h), e 21 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, sostenendo che il contribuente non poteva chiedere il rimborso senza aver prima impugnato la comunicazione del 9.6.2017 contenente i conteggi; 2) violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente, perché la CTR si sarebbe limitata a ordinare la restituzione delle somme eccedenti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, asserendo che la somma richiesta coincideva in realtà con aggio, diritti di notifica, spese di procedura e interessi connessi alla definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha affermato che, nel contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma va interpretata estensivamente: il contribuente ha la facoltà, non l’obbligo, di impugnare un atto con cui l’ente espliciti una pretesa tributaria, potendo anche agire successivamente contro il silenzio-rifiuto sulla domanda di rimborso. Ha inoltre escluso la motivazione apparente, ritenendo chiaro l’iter logico della CTR, che aveva riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto all’importo minimo necessario per fruire del beneficio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la censura introduceva una questione di fatto non adeguatamente riportata come dedotta nei gradi di merito. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell’intimato. La parte ricorrente, soccombente, è amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; il provvedimento dà altresì atto della prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193/2016
disciplina la definizione agevolata richiamata dal contribuente; la Corte la considera il contesto normativo nel quale si sono determinati i conteggi e le somme versate in eccedenza.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
l’elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma deve essere interpretata estensivamente; è consentita l’impugnazione di atti che rendano nota una pretesa tributaria anche se non espressamente qualificati come impugnabili.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
richiamato insieme all’art. 19 nel censurare la ritenuta ammissibilità del ricorso, ma la Corte nega che la mancata impugnazione della comunicazione precluda l’azione di rimborso.
art. 111 Cost.
evocato per denunciare la motivazione apparente; la Corte esclude che nel caso concreto vi sia una carenza motivazionale rilevante.
art. 132 c.p.c.
norma richiamata per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ritiene percepibile il percorso logico della decisione.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie; non risulta violato perché la CTR ha espresso le ragioni della decisione.
art. 360 c.p.c.
rubrica del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360 c.p.c.
rubrica del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360 c.p.c.
rubrica del terzo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 100 c.p.c.
il contribuente ha interesse ad agire già al momento della ricezione della comunicazione contenente la pretesa tributaria, ma ciò non comporta un onere di immediata impugnazione, bensì una facoltà.
art. 24 Cost.
richiamato come fondamento dell’interpretazione estensiva degli atti impugnabili in materia tributaria.
art. 53 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale che giustifica l’interpretazione estensiva degli atti impugnabili.
art. 97 Cost.
richiamato quale parametro di buon andamento della pubblica amministrazione a sostegno dell’interpretazione estensiva.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tassatività degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 va letta in senso estensivo: è impugnabile ogni atto che, con motivazione sufficiente, porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria concreta.
- La mancata impugnazione di una comunicazione contenente i conteggi della pretesa non preclude necessariamente la successiva azione di rimborso o l’impugnazione del silenzio-rifiuto, poiché il contribuente ha una facoltà e non un obbligo di agire immediatamente contro quell’atto.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto, sia incomprensibile o non consenta di ricostruire l’iter logico della decisione; non basta che sia sintetica se rende comunque percepibili le ragioni del decisum.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove la questione e il fatto siano stati dedotti nei precedenti gradi di giudizio, dovendo la Cassazione poter controllare ex actis la novità della doglianza.
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