Cassazione Civile, Ordinanza n. 36129/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento negativo proposta da una avvocata nei confronti dell'INPS per contestare un credito contributivo preteso dall'Istituto per l'anno 2010 in relazione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995. I giudici di merito avevano ritenuto insussistente l'obbligo contributivo valorizzando il fatto che il reddito professionale dell'anno 2010 fosse inferiore a euro 5.000, soglia prevista dall'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 per l'attività occasionale. L'INPS ha ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme sulla gestione separata e sulla disciplina dell'attività professionale, sostenendo che l'abitualità dell'attività è requisito immanente del professionista iscritto all'albo e non può essere esclusa solo perché il reddito annuo sia inferiore alla soglia di euro 5.000. In sostanza, secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha errato nel far dipendere ex post l'obbligo contributivo dall'ammontare del reddito, anziché accertare ex ante la natura abituale o occasionale dell'attività svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto errato l'assunto della Corte d'appello secondo cui il mero superamento o mancato superamento della soglia reddituale di euro 5.000 fosse di per sé decisivo per qualificare come occasionale l'attività professionale e per escludere l'obbligo contributivo alla gestione separata. Richiamando un precedente conforme, la Corte ha affermato che l'esenzione dall'obbligo contributivo dipende dalla verifica del requisito dell'occasionalità, da apprezzare in termini ex ante, quale scelta del libero professionista, e non come conseguenza ex post del reddito prodotto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
Norma istitutiva della gestione separata, richiamata come base dell'obbligo contributivo contestato.
art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Richiamato dall'INPS a sostegno della disciplina applicabile al rapporto contributivo oggetto di causa.
art. 21, comma 8, L. n. 247/2010
Norma evocata nel motivo di ricorso in relazione alla posizione del professionista iscritto all'albo.
art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
La soglia reddituale di euro 5.000 è rilevante per individuare il lavoratore autonomo occasionale; non costituisce, di per sé, criterio decisivo per escludere l'obbligo contributivo del professionista abituale iscritto all'albo.
art. 380 bis c.p.c.
Norma sul procedimento camerale non partecipato, richiamata nel corso dell'iter processuale.
Massime di principio
- L'obbligo contributivo alla gestione separata va escluso solo se l'attività professionale sia realmente occasionale; la verifica non può essere compiuta automaticamente sulla base del solo dato reddituale.
- Per il professionista iscritto all'albo, l'abitualità dell'attività va accertata in una prospettiva ex ante, cioè come modalità di esercizio della professione, e non come risultato economico ex post.
- La soglia di euro 5.000 prevista per l'attività autonoma occasionale non può essere usata come criterio generale e sufficiente per negare la contribuzione dovuta dal professionista abituale.
- In sede di legittimità, è censurabile la decisione di merito che confonda il requisito dell'occasionalità con il mero ammontare del reddito prodotto.
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