Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1786/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di avvio dei lavori relativi alla SCIA edilizia per la demolizione e ricostruzione, con ampliamento, di un’edicola funeraria nel cimitero comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (segnalante edilizio)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 6 settembre 2023 una SCIA per demolire e ricostruire, con ampliamento, un’edicola funeraria, dichiarando che vi fosse sepolta soltanto la propria bisnonna e producendo l’assenso dei suoi discendenti. Dopo una sospensione dei lavori dovuta alle pretese di terzi, e una successiva richiesta di voltura dell’edicola da parte di una controinteressata, il Comune, previo preavviso di rigetto, ha negato l’avvio dei lavori perché mancavano gli assensi di tutti gli eredi delle persone che sarebbero state tumulate nel manufatto. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 19 l. 241/1990: il divieto era stato adottato oltre il termine di 30 giorni previsto per la SCIA edilizia e, pertanto, non poteva essere esercitato come potere inibitorio, ma soltanto in autotutela, previa indicazione dell’interesse pubblico prevalente e comparazione con l’interesse privato. Ha inoltre sostenuto che l’autorizzazione comunale del 1995 per la realizzazione dell’edicola avrebbe implicitamente revocato eventuali precedenti concessioni di sepoltura. Con il secondo motivo ha dedotto il difetto di istruttoria, perché il Comune non aveva verificato se nel luogo fossero effettivamente sepolte altre persone oltre alla bisnonna.

La decisione

Il TAR ha accolto entrambi i motivi e annullato il provvedimento del 29 aprile 2024. Il divieto era intervenuto oltre il termine di 30 giorni previsto per l’esercizio del potere inibitorio sulle SCIA edilizie: decorso tale termine, quel potere è consumato e l’amministrazione può intervenire soltanto in autotutela, individuando l’interesse pubblico prevalente e comparandolo con quello del privato; nel provvedimento non risultavano né tale indicazione né la comparazione. È stato inoltre accertato il difetto di istruttoria, poiché il Comune non aveva verificato la veridicità dell’affermazione secondo cui nell’edicola sarebbero state tumulate altre salme. La sentenza condanna il Comune a rifondere le spese, liquidate in € 4.000, oltre contributo unificato, spese generali del 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    La giurisprudenza interpreta l’inciso normativo in modo rigoroso, ritenendo che il decorso dei termini previsti per l’esercizio del potere inibitorio, ovvero 30 giorni dalla presentazione della medesima, comporta la definitiva consumazione del potere stesso e il consolidamento della situazione soggettiva del dichiarante/segnalante, residuando in capo all’amministrazione, a fronte di un’attività avviata al di fuori delle condizioni normativamente previste, i soli poteri di autotutela, indipendentemente dal fatto che il privato abbia o meno dato inizio ai lavori, applicandosi in tal caso la regola, prevista in generale per i titoli edilizi, di validità annuale dal rilascio o dalla formazione degli stessi.

    Per la SCIA edilizia il potere inibitorio deve essere esercitato entro 30 giorni dalla presentazione. Scaduto il termine, il potere è consumato e l’amministrazione può intervenire solo in autotutela, anche se i lavori non sono ancora iniziati.

Massime di principio

  • Nelle SCIA edilizie, decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione, l’amministrazione non può più esercitare il potere inibitorio; può intervenire soltanto in autotutela, indicando l’interesse pubblico prevalente e svolgendo la comparazione con l’interesse del segnalante.
  • Il decorso del termine per il potere inibitorio sulla SCIA edilizia produce i suoi effetti indipendentemente dall’avvio dei lavori da parte del privato.
  • Quando l’amministrazione fonda il diniego di un intervento edilizio sull’esistenza di diritti di terzi o di ulteriori persone tumulate, deve svolgere un’istruttoria idonea a verificare la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.