Cassazione Penale, Sentenza n. 1419/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per nullità e carenza motivazionale: 1) la Corte territoriale non ha risposto alla doglianza difensiva circa la mancata configurazione di due autonome ipotesi di reato (cocaina da una parte, marijuana/hashish dall'altra) nonostante la contestazione originaria avesse riferito una sola ipotesi di reato e pur sussistendo rilievi sul diverso ambito di detenzione (indosso vs. abitazione); 2) la Corte avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, co. 5 DPR 309/1990 senza motivare adeguatamente, valorizzando elementi (es. presenza di denaro contante, pluralità di sostanze) che non possono di per sé escludere la configurabilità della lieve entità e senza valutare compiutamente l'organizzazione, la temporalità e l'eventuale ristretto ambito di operatività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non ha risposto alla specifica doglianza circa la riconfigurazione in due reati distinti per sostanze appartenenti a tabelle diverse (cocaina vs. marijuana/hashish) e ha osservato che la sentenza di primo grado aveva errato nel ritenere l'assorbimento di una fattispecie nell'altra. Ha inoltre precisato che, in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, l'errata statuizione più favorevole è coperta da giudicato parziale; il giudice del rinvio dovrà rivalutare la questione (in particolare relativa al capo A) e trarne le conseguenze sanzionatorie. Il secondo motivo (art. 73 co.5) è stato ritenuto assorbito dallo stato del procedimento.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, co. 1
Norma che sanziona la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la Cassazione rileva che la detenzione di sostanze appartenenti a tabelle diverse può integrare autonome ipotesi di reato (possibile concorso materiale, formale o continuazione) e richiede corretta qualificazione e motivazione.
D.P.R. 309/1990, art. 73, co. 4
Richiamata nella contestazione relativa a determinate tipologie/quantitativi; va interpretata congiuntamente alla distinzione per tabelle e alla diversa rilevanza sanzionatoria.
D.P.R. 309/1990, art. 73, co. 5
Prevede l'ipotesi di lieve entità; la sua applicabilità richiede motivazione specifica sul carattere occasionale, sull'organizzazione, sul numero di clienti, sul periodo di operatività e su altri elementi concreti: non è determinata automaticamente dalla mera occasionalità né esclusa automaticamente dalla presenza di più sostanze o di denaro contante.
art. 14 T.U. stupefacenti (tabelle)
La distinzione tra sostanze appartenti a tabelle diverse è centrale per la corretta qualificazione delle fattispecie e per verificare la possibilità di più reati autonomi.
art. 81 cod. pen.
Richiama il tema della contestazione di più reati: l'assenza di specifica contestazione ai sensi dell'art. 81 può incidere sulla ricostruzione della fattispecie e determina effetti (es. giudicato parziale) se la statuizione era più favorevole all'imputato.
D.L. 272/2005 (conv. L.49/2006) e pronunce costituzionali
La legge 'Fini-Giovanardi' aveva appiattito la distinzione tra droghe, ma la Corte Costituzionale (sent. 32/2014) ha ripristinato la rilevanza della differenziazione per tabelle: nella giurisprudenza di legittimità attuale va dunque valutata la diversa qualificazione in base alle tabelle e non si può automaticamente assorbire reati relativi a sostanze differenti.
Massime di principio
- Se in un procedimento sono coinvolte sostanze appartenenti a tabelle diverse, il giudice deve valutare se si tratta di autonome ipotesi di reato (possibile concorso materiale, formale o continuazione) e motivare compiutamente la scelta di assorbimento o meno; non è ammissibile l'assorbimento automatico quando le azioni hanno oggettività giuridica diversa.
- La Corte d'appello è tenuta a dare risposta specifica e motivata a ogni doglianza rilevante formulata dall'imputato in appello: la mancata risposta può determinare l'annullamento per carenza di motivazione.
- L'applicazione dell'ipotesi di lieve entità (art. 73 co.5 DPR 309/90) richiede una valutazione fattuale e motivata su elementi quali organizzazione dell'attività, numero di confezioni/clienti, periodi di operatività e profilo di professionalità; elementi come la presenza di denaro contante o la pluralità di sostanze non sono di per sé decisivi.
- Se la pubblica accusa non impugna una statuizione più favorevole all'imputato, quella statuizione può costituire giudicato parziale e rimanere efficace, coprendo l'eventuale errore più favorevole.
- In presenza di contestazioni su più luoghi (es. sostanza indosso vs. in abitazione) il giudice deve chiarire se le condotte sono ontologicamente e cronologicamente distinte e se condividono un medesimo disegno criminoso ai fini dell'art. 81 c.p. o se devono essere trattate come autonome.
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