Sentenza n. 13692/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero ad assegnargli un valore nominale complessivo di euro 1.000,00, oltre alle spese di lite. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, fosse stato notificato nelle forme prescritte e che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ritenuto sussistente la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e, considerato l’inadempimento non contestato né chiarito dall’Amministrazione, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un termine di ulteriori 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso al Ministero e previa richiesta del ricorrente. Non ha disposto, allo stato, la penalità di mora, riservandola a un’eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato il Ministero al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato e ha adottato la nomina preventiva del commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È stato ritenuto fondamento della competenza del TAR adito per l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni, ritenuto decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
art. 1 l. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato ai fini esecutivi e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurare l’attuazione concreta del comando giudiziale.
- A fronte dell’allegato inadempimento del debitore pubblico, la mancata produzione di chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del titolo consente di accogliere la domanda di ottemperanza, secondo la ripartizione dell’onere della prova tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta del creditore, in caso di inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- La penalità di mora non è automatica: può essere negata allo stato degli atti e disposta successivamente in caso di perdurante inottemperanza, su specifica richiesta della parte interessata.
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