Sentenza n. 12672/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: (a) del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 434 del 30 dicembre 2022 – successivamente comunicato con nota prot. 32878 in data 31 dicembre 2022 - con il quale è stato disposto che “l'aggiornamento tariffario applicabile dal 1° gennaio 2023 riconosciuto alla concessionaria autostradale S.A.T.A.P. S.p.A. – Tronco A4 risulta pari al 4,30 per cento”, limitatamente alla parte in cui, definendo il procedimento di adeguamento tariffario avviato per l'anno 2023 con istanza del Concessionario prot. 7267/U del 14 ottobre 2022, fa proprie le risultanze dell'istruttoria svolta dalla Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali per la determinazione del parametro K e dei costi ammessi ad investimento; (b) della non conosciuta “Relazione Istruttoria. Richiesta di aggiornamento tariffario per l'anno 2023” a firma della Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, richiamata nelle premesse. del predetto D.I. n. 434 del 30 dicembre 2022 (c) degli atti dell'istruttoria sui costi ammessi trasmessi alla S.A.T.A.P. S.p.A. dalla Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali in allegato alla comunicazione e-mail del 20 febbraio 2023, comprensiva del prospetto di dettaglio dei costi ammessi in formato excel, nella parte in cui viene previsto il mancato riconoscimento a fini regolatori di quota parte degli investimenti effettuati dalla Concessionaria nel periodo di riferimento; (d) di ogni ulteriore atto a questi connesso, presupposto e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 giugno 2023 per l'annullamento: (a) della scheda di sintesi denominata “SATAP S.p.A. tronco A4 – Adeguamento tariffe autostradali anno 2023 – Scheda di sintesi” predisposta dalla Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, limitatamente alla parte in cui viene previsto il mancato riconoscimento a fini regolatori di quota parte degli investimenti effettuati dalla Concessionaria nel periodo di riferimento; (b) della nota della Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali prot. n. 28835 del 15/11/2022, indirizzata all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, comprensiva del relativo allegato denominato “Relazione istruttoria – SATAP spa Tronco A4 – Richiesta di aggiornamento tariffario per l'anno 2023”, limitatamente alla parte in cui viene previsto il mancato riconoscimento a fini regolatori di quota parte degli investimenti effettuati dalla Concessionaria nel periodo di riferimento; (c) per quanto occorre possa, della nota della Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali prot. n. 32049 del 20/12/2022 con la quale è stata trasmessa all'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la nota, comprensiva di allegati, di cui alla lettera (b) che precede; (d) di ogni ulteriore atto a questi connesso, presupposto e/o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto interministeriale che ha riconosciuto per il 2023 un aggiornamento tariffario autostradale del 4,30 per cento, unitamente agli atti istruttori e alla scheda di sintesi relativi al mancato riconoscimento di parte degli investimenti ai fini regolatori
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria autostradale)
Prevale il privato
La controversia
La concessionaria ha impugnato il decreto interministeriale e gli atti istruttori con cui, nell’ambito del procedimento di aggiornamento tariffario per il 2023, sono stati riconosciuti investimenti inferiori rispetto a quelli rendicontati. Ha dedotto la violazione della convenzione di concessione, dell’art. 21 del d.l. 355/2003 e degli artt. 2, 3, 7 e 8 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, falso presupposto, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. In particolare, ha contestato sia l’arresto del procedimento giustificato dall’assenza di un PEF aggiornato, sia la decurtazione di alcune voci di investimento dal calcolo del parametro K. Ha evidenziato che gli interventi erano stati approvati dal concedente e risultavano coperti dai quadri economici di riferimento, lamentando che l’amministrazione si fosse limitata a richiamare genericamente l’assenza o l’incapienza del quadro economico senza indicare le specifiche ragioni dello stralcio delle singole voci. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del MEF e dell’Autorità di regolazione, la carenza di interesse attuale, l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti istruttori e la tardività di alcune censure; nel merito hanno sostenuto la legittimità delle esclusioni per mancanza di progetti o quadri economici approvati e per superamento della capacità residua delle singole voci.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha riconosciuto la legittimazione passiva del MEF perché il decreto impugnato era interministeriale; quanto all’Autorità di regolazione, ha rilevato che la notifica era stata effettuata per litis denuntiatio. Ha ritenuto sussistente l’interesse a ricorrere, poiché il provvedimento aveva determinato un arresto procedimentale immediatamente lesivo, rinviando a un futuro e incerto aggiornamento del PEF il soddisfacimento della pretesa tariffaria. Gli atti istruttori, pur endoprocedimentali, erano impugnabili congiuntamente al provvedimento finale in quanto ne avevano orientato il contenuto; non era tardiva l’impugnazione degli atti conosciuti soltanto il 6 aprile 2023. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha distinto l’aggiornamento tariffario, funzionale a rendere la remunerazione del concessionario coerente con investimenti e inflazione, dall’aggiornamento del PEF, volto al riequilibrio complessivo della concessione. La mancata approvazione del nuovo PEF non poteva quindi giustificare l’arresto del procedimento tariffario. Inoltre, le ragioni dello stralcio degli investimenti erano state espresse in termini eccessivamente concisi e generici: l’amministrazione non aveva indicato, per ciascuna voce, il quadro economico rilevante, l’eventuale incapienza o il titolo progettuale mancante, né aveva adeguatamente valutato la documentazione e le puntuali osservazioni della concessionaria. La motivazione fornita in giudizio sulla non utilizzabilità di eventuali economie relative ad altre voci costituiva motivazione postuma e, comunque, non individuava gli interventi cui si riferiva. Il difetto di istruttoria e di motivazione ha impedito sia alla concessionaria sia al giudice di ricostruire l’iter logico della decisione. Il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati, facendo salvo il successivo esercizio del potere da parte dei Ministeri secondo legge e convenzione, e ha compensato le spese.
Norme richiamate
artt. 14, 15, 16 e 18 della Convenzione unica di concessione, come modificata dal IV atto aggiuntivo
Le disposizioni convenzionali regolano il procedimento di aggiornamento tariffario e la determinazione degli investimenti ammessi ai fini del parametro K; l’amministrazione deve applicarle attraverso un’istruttoria e una motivazione puntuali.
art. 21 d.l. 355/2003
È richiamato quale base normativa del procedimento di aggiornamento tariffario autostradale.
art. 2 l. 241/1990
Il procedimento di aggiornamento tariffario deve essere definito senza un arresto ingiustificato; la mancata approvazione del PEF non costituisce, di per sé, ragione idonea a interromperlo.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione concreta, specifica e verificabile, soprattutto quando l’amministrazione esclude singole voci di investimento dal riconoscimento regolatorio.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Sono richiamati in relazione alle garanzie partecipative e alla possibilità per il concessionario di fornire elementi sulle singole voci di costo.
Massime di principio
- L’aggiornamento tariffario di una concessione autostradale e l’aggiornamento del piano economico-finanziario sono istituti distinti: la mancata approvazione del nuovo PEF non può, da sola, giustificare l’arresto del procedimento di aggiornamento tariffario.
- Un provvedimento che interrompe il procedimento amministrativo e rinvia il soddisfacimento dell’interesse pretensivo a un evento futuro e incerto è immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile.
- Quando l’amministrazione esclude dal riconoscimento regolatorio singole voci di investimento, deve indicare specificamente, per ciascuna voce, le ragioni dello stralcio, il quadro economico o il titolo progettuale rilevante e gli elementi che determinano l’eventuale incapienza.
- A fronte di contestazioni analitiche e documentate dell’interessato, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva e fornire una motivazione puntuale; una giustificazione generica e onnicomprensiva non consente il controllo giudiziale della decisione.
- Le ragioni non esplicitate nel provvedimento impugnato e dedotte per la prima volta nelle memorie difensive non possono integrare la motivazione dell’atto, configurando motivazione postuma.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →