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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16121/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado. Le doglianze principali sono: per Echegdali, richiesta di riconoscimento del vizio totale di mente ex art. 88 c.p. per presunta involontaria assunzione di alcol/ stupefacenti; censura della qualificazione del fatto come resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) in relazione all'uso del cane e sulla dinamica del suo comportamento; contestazione del riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) e del diniego delle circostanze attenuanti (art. 62 n.4 e art. 62-bis c.p.); critica della misura di sicurezza dell'espulsione (art. 235 c.p.) per mancanza di valutazione individualizzata della pericolosità. Per Chlil, censura dell'insufficienza probatoria circa l'identificazione fotografica come autore della rapina (capo A) e del medesimo diniego/irregolarità nella motivazione circa l'applicazione dell'espulsione. In sostanza i ricorsi lamentano violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606 c.p.p.).

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi di Echegdali in gran parte generici o manifestamente infondati: la Corte di appello e il giudice di primo grado avevano motivato adeguatamente il rigetto della tesi dell'intossicazione involontaria; la dinamica relativa al cane pitbull è stata confermata da atti e testimonianze e compatibile con la fattispecie di resistenza; l'aggravante della minorata difesa è correttamente applicata in considerazione dell'orario notturno e del luogo isolato; le attenuanti invocate non risultano provate né pertinenti alla ricostruzione al momento della consumazione del reato (la restituzione del bene è un factum post). Quanto alla misura di sicurezza dell'espulsione, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della pericolosità fondata sui precedenti e sulle modalità del reato, con applicazione dei parametri dell'art. 133 c.p. Per Chlil la Corte ha ritenuto attendibili le individuazioni fotografiche e complessivamente congrua la motivazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento, per ciascuno, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale; annotazione procedurale senza effetto sulla decisione di merito

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Norma invocata dai ricorrenti per vizi di motivazione e violazione di legge; la Corte ha valutato che molte censure fossero generiche o manifestamente infondate e quindi inammissibili

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato per la necessità che il ricorso per cassazione indichi elementi specifici a conforto della doglianza; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero ottemperato

  • art. 88 cod. pen.

    Invocato per la presunta incapacità di intendere e volere per intossicazione; la Corte ha ritenuto assente qualsiasi riscontro processuale a sostegno della tesi

  • artt. 110, 628 e art. 61 n.5 cod. pen.

    Qualificazione del reato per concorso in rapina aggravata; l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 (minorata difesa) è stata ritenuta applicabile in ragione della notte e del luogo isolato

  • art. 337 cod. pen.

    Applicato a carico di Echegdali per resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della condotta (uso del cane come strumento d'intimidazione e successiva resistenza)

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Violazione contestata a carico di Chlil (legge sulle armi); la responsabilità è stata confermata in sede di merito

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante invocata dai ricorrenti (danno di modesta entità); la Corte ha richiamato la giurisprudenza che valuta il danno al momento della consumazione, e ha ritenuto non sussistente l'attenuante

  • art. 62-bis cod. pen.

    Attenuanti generiche; i giudici di merito hanno motivatamente escluso la loro applicazione in presenza di precedenti e recidiva, valutazione insindacabile in cassazione se non manifestamente illogica

  • art. 235 cod. pen.

    Misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata; la Corte ha ritenuto ricorrenti le condizioni per applicarla e motivata la valutazione della pericolosità

  • art. 133 cod. pen.

    Parametro usato per valutare la pericolosità del condannato ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza; la Corte ha ritenuto corretta l'analisi dei precedenti e delle modalità criminali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • Motivi di cassazione generici, privi di specificazione puntuale di errori di diritto o di elementi di fatto, saranno dichiarati inammissibili: il ricorso deve indicare elementi concreti a sostegno della doglianza (art. 581 c.p.p.)
  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione della prova o della credibilità delle parti: possono essere censurate solo le motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie
  • La circostanza aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n.5) può essere riconosciuta anche quando il reato sia commesso di notte in luogo isolato, purché emerga che la pubblica o privata difesa sia rimasta concretamente ostacolata
  • La valutazione dell'entità del danno ai fini dell'attenuante per particolare tenuità va rapportata al momento della consumazione del reato; la successiva restituzione della refurtiva è "post factum" non risolutivo
  • Per l'applicazione di misure di sicurezza come l'espulsione è necessario un giudizio di pericolosità individualizzato e motivato secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; motivazioni generiche sui precedenti o sulla natura del reato, se ben raccordate ai fatti, sono però ammissibili
  • Le individuazioni fotografiche e le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute attendibili dal giudice di merito e non contraddette da elementi manifesti, costituiscono fondamento probatorio valido e non sindacabile in cassazione salvo incongruenze manifeste

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