L.R. TAA 7/2015
Istituzione del nuovo Comune di Altopiano della Vigolana mediante la fusione dei Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro (B.U. 4 agosto 2015, n. 31 - suppl. n. 2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il Comune di Altopiano della Vigolana mediante fusione dei quattro Comuni indicati, che cessano di esistere. Disciplina sede, successione nei rapporti, beni di uso civico, organi provvisori, personale, statuto, prima elezione degli organi, indennità, esercizio provvisorio e contributi, con regole transitorie limitate alla fase di avvio del nuovo ente.
Fusione dei Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro nel nuovo Comune di Altopiano della Vigolana
Fusione e istituzione del nuovo Comune di Altopiano della Vigolana
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro, istituendo il nuovo Comune di Altopiano della Vigolana con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e definisce gli effetti organizzativi, patrimoniali e transitori connessi alla nascita del nuovo ente locale.
Ambito territoriale, estinzione dei Comuni originari e successione
La circoscrizione del nuovo Comune coincide con quelle dei quattro Comuni soppressi. Dal 1° gennaio 2016 i Comuni di origine sono estinti e decadono sindaci, giunte, consigli comunali e organi di revisione contabile. Il nuovo Comune subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive degli enti originari; in caso di controversie tra i Comuni di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a risolverle secondo i principi della successione delle persone giuridiche. Restano applicabili le regole richiamate dalla normativa statale sulle fusioni di comuni.
Sede, capoluogo e organizzazione sul territorio
La sede legale è fissata nell’abitato di Vigolo Vattaro, che costituisce anche il capoluogo del nuovo Comune. Lo statuto può consentire lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali anche fuori dalla sede legale. Gli uffici comunali possono essere distribuiti su tutto il territorio comunale.
Beni di uso civico
I beni e i diritti di uso civico restano imputati alle comunità di originaria appartenenza. Ai fini dell’amministrazione di tali beni, i Comuni di origine sono considerati frazioni del nuovo ente.
Municipi e rappresentanza delle comunità locali
Lo statuto può istituire municipi, privi di personalità giuridica, per valorizzare le comunità locali. Ogni municipio è affidato a un comitato di gestione gratuito composto da un prosindaco e da 2 a 4 consultori, eletti tra i residenti con i requisiti per il consiglio comunale; sindaco, assessore e consigliere del Comune sono incompatibili con tale incarico. Per ciascun Comune estinto può essere istituito un solo municipio. Lo statuto deve determinare numero dei componenti, modalità di elezione contestuale al rinnovo del consiglio comunale e funzioni consultive e partecipative. Per la prima elezione vale il termine fissato dallo statuto del nuovo Comune.
Gestione provvisoria e organi transitori
Dal 1° gennaio 2016 e fino all’elezione degli organi comunali, la gestione è affidata a un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario è assistito, senza oneri pubblici, da un comitato consultivo composto dai sindaci in carica al momento dell’estinzione dei Comuni; il comitato è consultato sul bilancio e sulle eventuali varianti urbanistiche ed è periodicamente informato sull’attività del nuovo ente.
Organizzazione amministrativa provvisoria e atti
Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni interessati definiscono d’intesa l’organizzazione amministrativa provvisoria e l’assegnazione del personale trasferito. In mancanza di intesa decide il commissario. Fino all’efficacia degli atti del nuovo Comune continuano ad applicarsi, nei rispettivi territori originari, gli atti e provvedimenti dei singoli Comuni.
Personale e segretari comunali
Il personale dei Comuni originari passa al nuovo Comune secondo l’articolo 2112 del codice civile, con le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 428 del 1990. Ai segretari comunali si applica la disciplina regionale richiamata dalla legge regionale n. 4 del 1993.
Statuto, regolamento consiliare e decentramento
Lo statuto può prevedere strumenti di partecipazione e collegamento con le comunità e frazioni dei Comuni originari e deve assicurare forme adeguate di decentramento dei servizi nelle circoscrizioni degli ex Comuni. I Comuni coinvolti potevano approvare prima della fusione uno statuto già conforme, destinato a entrare in vigore con il nuovo ente; in alternativa, entro sei mesi dall’elezione gli organi del nuovo Comune devono approvare statuto e regolamento del consiglio comunale. Fino ad allora si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e i regolamenti dell’estinto Comune di Vigolo Vattaro vigenti al 31 dicembre 2015.
Prima elezione del sindaco e del consiglio comunale
La prima elezione degli organi politici si svolge in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016. Si applica la disciplina regionale per i comuni trentini con popolazione superiore a 3.000 abitanti. In prima applicazione, quattro seggi consiliari sono riservati ai candidati più votati nelle sezioni dei quattro ex Comuni, con regole specifiche di graduatoria, proclamazione ed eventuale surroga. I seggi residui sono assegnati secondo le regole ordinarie della legge regionale n. 3 del 1994, tenendo conto dei seggi già attribuiti in via prioritaria.
Prima formazione della giunta e indennità
Nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare fino a cinque assessori, per garantire la rappresentanza di tutti i Comuni d’origine. L’indennità complessiva degli assessori è pari a quattro volte l’indennità dell’assessore prevista dalla norma richiamata; se gli assessori sono più di quattro, le indennità individuali sono ridotte in modo uguale, salvo la maggiorazione per il vicesindaco. Sindaco e assessori percepiscono, in via transitoria, le indennità previste per i comuni della fascia 6 livello intermedio dal regolamento regionale del 9 aprile 2015.
Bilancio ed esercizio provvisorio
Fino all’approvazione del bilancio di previsione del nuovo Comune è consentito l’esercizio provvisorio secondo la disciplina richiamata dal regolamento di contabilità locale. Per gli stanziamenti dell’anno precedente si considera la somma delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.
Contributi e rinvii finanziari
Al nuovo Comune spettano i contributi previsti dalla disciplina regionale richiamata, secondo il rinvio operato dalla legge. La disposizione opera in collegamento con il quadro normativo previgente sulle fusioni di comuni.
Entrata in vigore e durata pratica della disciplina
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. La parte più rilevante delle sue disposizioni ha funzione transitoria e si esaurisce con l’entrata a regime del Comune di Altopiano della Vigolana e dei suoi organi; per questo, pur formalmente vigente, il provvedimento è oggi in larga misura privo di utilità applicativa diretta, salvo gli effetti storici e ordinamentali già consolidati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 24 lug 2015L.R. TAA 9/2015
- Legge · 24 lug 2015L.R. TAA 20/2015
- Legge · 24 lug 2015L.R. TAA 19/2015
- Legge · 24 lug 2015L.R. TAA 18/2015
- Legge · 24 lug 2015L.R. TAA 17/2015
- Legge · 24 lug 2015L.R. TAA 16/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →