Sentenza n. 13967/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna e sulla successiva diffida
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. lamentando l’inerzia del Ministero sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio della professione docente. L’istanza era stata presentata il 31 maggio 2024 e successivamente reiterata mediante atto di invito, diffida e significazione del 4 novembre 2025. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso, in quanto la reiterata intimazione presentava gli elementi necessari per essere qualificata come riproposizione dell’istanza, idonea a far decorrere un nuovo termine per la conclusione del procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato che il Ministero non aveva ancora adottato alcun provvedimento sulla domanda e aveva quindi violato sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia i termini specifici stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni l’autorità deve verificare la completezza della documentazione e comunicarlo all’interessato, mentre il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il Collegio ha considerato le ragioni organizzative e giuridiche del ritardo, inclusa l’elevata quantità di domande analoghe e la complessità della materia, ma le ha ritenute non idonee a escludere l’obbligo di provvedere. Ha pertanto ordinato al Ministero di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della proposizione del ricorso a ridosso della scadenza del termine per provvedere.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e l’ordine all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice, anche mediante nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
l. 241/1990
Prevede il termine generale per la conclusione del procedimento, ritenuto violato dal Ministero.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Impone all’autorità competente di verificare tempestivamente la completezza della documentazione relativa alla domanda di riconoscimento della qualifica professionale e di richiedere, se necessario, le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Impone l’adozione di un provvedimento espresso sul riconoscimento della qualifica professionale entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, conv. in l. 29 luglio 2024, n. 106
È richiamato quale intervento legislativo volto ad affrontare la situazione determinatasi nella materia del riconoscimento dei titoli di specializzazione, cui ha fatto seguito il decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77.
Massime di principio
- La reiterazione di una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale, quando presenti gli elementi sostanziali della riproposizione dell’istanza e non sia una mera sollecitazione priva di contenuto, è idonea a far decorrere un nuovo termine per la conclusione del procedimento e rende tempestiva l’azione contro il silenzio successivamente formatosi.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il superamento di tali termini integra silenzio-inadempimento.
- L’elevato numero di istanze, la complessità della materia e la necessità di evitare errori con conseguenze rilevanti non escludono l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine ragionevole e normativamente previsto.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, con un termine ulteriore, per il caso di persistente inerzia.
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