Ordinanza n. 12694/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’ordinanza di demolizione e ripristino del Comune di Rieti n. 8 del 18/12/2024, del rapporto edilizio del Comune di Rieti n. 19 del 9/9/2024, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, coordinato e connesso; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cinzia Luciani il 7 luglio 2025: dell’ordinanza di demolizione e ripristino del Comune di Rieti n. 2 del 4/6/2025 e del rapporto edilizio del Comune di Rieti n. 19 del 9/9/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di demolizione e ripristino e relativi rapporti edilizi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino del Comune di Rieti n. 8 del 18 dicembre 2024 e il rapporto edilizio n. 19 del 9 settembre 2024, proponendo successivamente motivi aggiunti contro l’ordinanza di demolizione e ripristino n. 2 del 4 giugno 2025 e contro il medesimo rapporto edilizio. Nel corso del giudizio il TAR, con precedente ordinanza, ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., conferendo l’incarico al Segretario generale della Provincia di Rieti. Il verificatore ha accettato l’incarico e ha nominato propri collaboratori; ha quindi chiesto una proroga di 40 giorni del termine per il deposito della relazione conclusiva, rappresentando la necessità di acquisire ulteriore documentazione dal Genio Civile e fotogrammi conservati da una società specializzata in riprese aeree.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza del verificatore e ha prorogato di 40 giorni il termine originariamente fissato per il deposito della relazione conclusiva. La decisione è stata adottata in considerazione della necessità di completare l’attività istruttoria, acquisendo documentazione ulteriore e fotogrammi aerei rilevanti per la verificazione. Il Collegio ha inoltre confermato l’udienza pubblica del 20 ottobre 2026 e ha disposto la comunicazione dell’ordinanza alle parti e al verificatore. Non è stata definita la domanda di annullamento dei provvedimenti edilizi.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa della verificazione disposta nel giudizio; l’ordinanza in esame ne assicura il completamento mediante la proroga del termine per il deposito della relazione conclusiva.
Massime di principio
- Quando una verificazione disposta dal giudice amministrativo richieda ulteriori acquisizioni documentali o tecniche necessarie al completamento dell’accertamento, il giudice può prorogare il termine per il deposito della relazione conclusiva su motivata istanza del verificatore.
- La proroga del termine assegnato al verificatore non definisce la domanda principale di annullamento e mantiene ferma la prosecuzione del giudizio all’udienza già fissata, salvo diversa disposizione del giudice.
Come è indicizzato
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