Cassazione Penale, Sentenza n. 2795/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui agli artt. 659 e 674 c.p.; si lamenta la violazione del diritto di difesa per la illegittima riduzione della lista testi e l'omessa escussione di testi a discarico, la mancata valutazione delle dichiarazioni testimoniali depositate in cancelleria, la carenza di prove in ordine al disturbo arrecato dai rumori degli animali e l'assenza degli elementi materiali e soggettivi richiesti per l'art. 674 c.p. Chiede assoluzione per non avere commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, ovvero in via subordinata l'applicazione della causa di non punibilita ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene integrata la condizione di procedibilita per l'art. 659 c.p. sulla base della querela della persona offesa. Sottolinea che la conversione dell'impugnazione non deroga ai requisiti formali e sostanziali dell'impugnazione che sarebbe dovuta essere proposta; le censure sono giudicate generiche e non specificano violazioni di legge o vizi di motivazione. La sentenza di merito e ritenuta correttamente motivata in base alle risultanze del sopralluogo e alle deposizioni che hanno evidenziato incuria, odori nauseabondi, escrementi, animali liberi nelle parti comuni e continuo abbaiamento e miagolio; pertanto la responsabilita penale e confermata per entrambi i reati. L'eccezione di applicabilita della causa di non punibilita ex art. 131-bis e respinta come inammissibile per essere proposta per la prima volta in Cassazione e non essendo ravvisabili elementi che imponessero il suo rilievo d'ufficio. La ricorrente e condannata alle spese processuali, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese
Norme richiamate
art. 659 c.p.
Reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone; la procedibilita e ora subordinata a querela della persona offesa (modifiche d.lgs. 150/2022). La Corte ha ritenuto sussistente la querela e la idoneita dell'evento a disturbare un numero indeterminato di persone.
art. 674 c.p.
Contravvenzione per detenzione di animali che cagiona molestie o provoca esalazioni maleodoranti; la sentenza di merito ha ritenuto integrati sia l'elemento materiale (odori, escrementi, animali liberi) sia il superamento della normale tollerabilita.
art. 593, comma 3 c.p.p.
Prevede l'inappellabilita delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda; per tale motivo l'appello e stato convertito in ricorso per Cassazione.
art. 568, comma 5 c.p.p.
Regola la conversione dell'impugnazione; la Corte richiama che la conversione non esime l'atto dagli altri requisiti formali e sostanziali dell'impugnazione corretta.
art. 468, comma 2 c.p.p.
Attribuisce al giudice del dibattimento il potere di ridurre la lista testimoniale per sovrabbondanza; la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio di tale potere.
art. 606 lett. e) c.p.p.
Elenca i vizi di motivazione che giustificano la cassazione; la Corte ha osservato che le censure mosse erano generiche e non rientravano nelle specifiche ipotesi dell'articolo.
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto; la Corte afferma che la nuova causa non puo essere sollevata per la prima volta in Cassazione se non ricorrono specifiche condizioni e che nel caso non sono emersi elementi tali da imporne l'applicazione d'ufficio.
art. 616 c.p.p.
Regola la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
art. 844 c.c.
Principio della normale tollerabilita delle immissioni; richiamato per valutare il superamento della normale tollerabilita delle esalazioni e dei disagi causati dagli animali.
d.lgs. 150/2022, art. 3 (modifica art. 659 c.p.)
Ha reso procedibile a querela il reato previsto dall'art. 659 c.p.; la Corte ha verificato la presenza della querela nel fascicolo.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in tema di liquidazione di somme a favore della Cassa delle Ammende e della valutazione della colpa nella proposizione dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto non sussistente colpa rilevante ma ha ugualmente disposto un versamento equitativo.
Massime di principio
- La conversione automatica di un appello in ricorso per Cassazione non esonera la parte dall'osservare i requisiti formali e sostanziali dell'impugnazione appropriata: l'atto convertito deve contenere le censure tipiche del rimedio effettivamente proposto.
- Le censure generiche sulla valutazione della prova o sul diritto di difesa sono normalmente inammissibili in Cassazione se non indicano specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali riscontrabili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- La riduzione della lista testi per sovrabbondanza rientra nei poteri del giudice di dibattimento (art. 468 c.p.p.); per far valere un pregiudizio occorre dimostrare il concreto nocumento e violazioni procedurali specifiche.
- Le dichiarazioni testimoniali e il sopralluogo possono costituire base probatoria sufficiente per ritenere integrati gli elementi del reato di disturbo e della contravvenzione per detenzione di animali, se emergono elementi oggettivi di incuria, odori e disturbo continuato.
- La causa di non punibilita per particolare tenuita ex art. 131-bis non puo essere sollevata per la prima volta in Cassazione salvo casi eccezionali; va proposta e valutata in primo grado per consentire il relativo accertamento di merito.
- Dopo le modifiche normative, il reato di cui all'art. 659 c.p. e procedibile a querela: l'assenza della querela rende improcedibile l'azione penale.
- Il superamento della normale tollerabilita delle immissioni (richiamando art. 844 c.c.) puo integrare profili di illiceita penalmente rilevanti quando le immissioni provengono da condotte collegate alla detenzione incontrollata e non curata di animali.
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