Cassazione Penale, Sentenza n. 9666/2024 del 06/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato le richieste di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà relative a una pena di sei mesi. La ricorrente lamentava: 1) mancata acquisizione di una prova decisiva, ossia l'errata convinzione del Tribunale che ella fosse ancora sottoposta agli arresti domiciliari per altra causa, mentre in realtà era stata rimessa in libertà il 7/12/2022 e la residua misura di obbligo di dimora revocata il 2/01/2023; 2) violazione dell'art. 47 legge 26/7/1975 n. 354 per omessa valutazione della personalità e dell'inizio di revisione critica del passato criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la ricorrente ancora in stato di custodia alla data della decisione, attribuendo a tale circostanza rilievo esclusivo. Ha ricordato il principio secondo cui la custodia cautelare per causa diversa non è di per sé preclusiva dell'ammissione a misure alternative (incidendo solo sulla possibilità pratica di esecuzione, che può essere postergata) e ha richiamato l'obbligo del tribunale di valutare la personalità, la condotta carceraria e i risultati dell'indagine socio-familiare ai sensi dell'art. 47 OP e dell'art. 96 DPR 230/2000.
Norme richiamate
art. 47, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Impone al Tribunale di sorveglianza di valutare la personalità, il grado di consapevolezza e l'evoluzione rieducativa del condannato ai fini dell'ammissione alle misure alternative alla detenzione.
art. 96, D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230
Regola l'attività istruttoria e le indagini socio-familiari che il Tribunale deve svolgere per formare il giudizio prognostico sulla possibilità di concedere misure alternative.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (ex plurimis: Sez. 1, n. 967/1995; Sez. 1, n. 2871/2005; Sez. 1, n. 41754/2014)
Principio secondo cui lo stato di custodia cautelare per causa diversa da quella dell'esecuzione non è automaticamente preclusivo dell'ammissione a misure alternative; può tuttavia influire sulla praticabilità immediata dell'esecuzione della misura, che può essere differita.
Massime di principio
- La mera esistenza di una misura cautelare per reati diversi non preclude automaticamente l'ammissione a misure alternative: il giudice deve valutare il merito e può, se ricorrono i presupposti, rinviare l'esecuzione della misura alternativa fino alla cessazione della custodia.
- Il Tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di accertare lo stato processuale aggiornato del richiedente prima di fondare il rigetto su una situazione di custodia; documenti e provvedimenti che dimostrino la cessazione della misura cautelare sono prova decisiva e devono essere acquisiti e considerati.
- Ai fini delle misure alternative va svolta una valutazione motivata della personalità e dell'evoluzione rieducativa (art.47 OP), comprensiva della condotta carceraria e dell'indagine socio-familiare (art.96 DPR 230/2000); l'omissione di tale accertamento configura vizio di motivazione.
- In caso di dubbio sulla praticabilità immediata della misura alternativa, il giudice può concederla e posticiparne l'esecuzione o, alternativamente, motivare adeguatamente perché la pericolosità sociale prevalga sulla prospettiva rieducativa.
- Nei ricorsi per rigetto di misure alternative è cruciale dimostrare documenti aggiornati che attestino la posizione cautelare e fornire elementi sul percorso rieducativo per ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
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