Sentenza n. 516/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza: della sentenza n. 702/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 746/2024 del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.05.2025, notificata il 21.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00 , quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato il riconoscimento di euro 2.500,00 mediante accredito sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 702/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, l'importo complessivo di euro 2.500,00 mediante emissione e accredito sulla Carta elettronica del docente, secondo le regole applicate ai dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 21 maggio 2025, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita dal Ministero, mentre era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente e quanto dovuto secondo la pronuncia lavoristica, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata giustificata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
La sentenza del giudice del lavoro, richiamata dal TAR, aveva previsto sulle somme dovute la corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La disposizione è richiamata dalla sentenza posta in esecuzione quale fondamento del criterio di determinazione degli accessori sulle somme dovute.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione e quest'ultima non vi ha dato esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni statali.
- In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato, precisando gli atti e le operazioni necessari per conformarsi alla pronuncia.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente dell'Amministrazione debitrice che svolge le funzioni commissariali nell'ambito della propria struttura, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività commissariale.
- In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati all'esecuzione della condanna pecuniaria, il commissario ad acta può ricorrere all'istituto del pagamento in conto sospeso, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
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