Cassazione Civile, Ordinanza n. 07672/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da due avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio ha rideterminato sinteticamente, per gli anni d’imposta 2007 e 2008, il reddito della contribuente ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, valorizzando anche incrementi patrimoniali realizzati nel 2009, tra cui l’acquisto di autovetture. La contribuente aveva ottenuto l’annullamento degli avvisi in primo grado, ma la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio e confermato gli accertamenti. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 38 e 43 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 22 d.l. 78/2010, sostenendo che l’Ufficio non potesse "spalmare" sugli anni precedenti incrementi patrimoniali verificatisi nel 2009, anno per il quale non era stato emesso avviso e per il quale la disciplina non avrebbe più consentito la ripartizione per quinti; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 38 e 43 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., lamentando che la CTR avesse ignorato la contestazione degli indici di capacità contributiva e non avesse considerato il reddito del coniuge convivente; 3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e delle norme sull’accertamento sintetico e sull’onere della prova, per asserita motivazione apparente o omessa motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la motivazione della sentenza regionale era sufficiente e superava il minimo costituzionale, avendo esplicitato le ragioni per cui gli incrementi patrimoniali del 2009 erano stati considerati ai fini degli anni 2007 e 2008 e avendo tenuto conto anche dei redditi del coniuge e dell’assenza di specifici documenti o giustificativi non valutati. Ha ritenuto infondato anche il primo motivo, affermando che, nel regime previgente dell’art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973, la spesa per incrementi patrimoniali può legittimare l’accertamento sintetico degli anni antecedenti secondo la presunzione di imputazione in quote costanti nell’anno di spesa e nei quattro precedenti, e che gli incrementi patrimoniali successivi possono costituire autonomi elementi indiziari se si riflettono sui periodi fiscali interessati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge, tendeva in realtà a contestare un apprezzamento di fatto della CTR, non censurabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, secondo la formula di rito, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel testo applicabile ratione temporis, consente l’accertamento sintetico del reddito in base a elementi e circostanze di fatto certi; per le spese per incrementi patrimoniali opera una presunzione di imputazione del reddito in quote costanti nell’anno della spesa e nei quattro precedenti, salvo prova contraria del contribuente.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma su tale disposizione.
art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
È richiamato per sostenere la non applicabilità della ripartizione per quinti al 2009; la Corte, tuttavia, conferma la disciplina previgente per gli anni in causa e non accoglie la tesi della contribuente.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata respinta o dichiarata inammissibile perché diretta in sostanza a contestare la valutazione del materiale probatorio e l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
È richiamato in relazione all’onere della prova nella giustificazione delle spese e nella prova contraria del contribuente; la Corte ribadisce che il contribuente può vincere la presunzione solo fornendo idonea prova documentale.
art. 2727 c.c.
È richiamato in tema di presunzioni; la Corte conferma la legittimità della presunzione di capacità contributiva connessa agli incrementi patrimoniali, nei limiti e con la disciplina prevista dall’art. 38 d.P.R. 600/1973.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge, ma il secondo motivo viene ritenuto inammissibile perché in realtà conteneva censure di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte lo esclude perché la motivazione della CTR è sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano il rito camerale con cui è stata trattata la causa in Cassazione.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico del reddito fondato su incrementi patrimoniali, la spesa documentata può legittimare la ripartizione presuntiva del relativo reddito nell’anno in cui la spesa è effettuata e nei quattro precedenti, secondo la disciplina vigente ratione temporis, salva prova contraria del contribuente.
- Gli elementi indiziari di capacità contributiva possono anche essere riferiti ad anni diversi da quello formalmente accertato, purché si riflettano sul periodo fiscale oggetto di contestazione e costituiscano autonomi indici contributivi.
- La presunzione di capacità contributiva derivante dagli incrementi patrimoniali è vinta solo mediante prova contraria specifica e documentale, idonea a dimostrare l’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ovvero l’insussistenza o la minore entità del reddito presunto.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, poiché la valutazione degli elementi fattuali spetta al giudice di merito.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non ricorre nullità se la sentenza espone le ragioni essenziali della decisione e supera il minimo costituzionale della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07523/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07524/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07525/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07526/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07527/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07531/2024 del 21/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →