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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07672/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da due avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio ha rideterminato sinteticamente, per gli anni d’imposta 2007 e 2008, il reddito della contribuente ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, valorizzando anche incrementi patrimoniali realizzati nel 2009, tra cui l’acquisto di autovetture. La contribuente aveva ottenuto l’annullamento degli avvisi in primo grado, ma la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio e confermato gli accertamenti. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 38 e 43 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 22 d.l. 78/2010, sostenendo che l’Ufficio non potesse "spalmare" sugli anni precedenti incrementi patrimoniali verificatisi nel 2009, anno per il quale non era stato emesso avviso e per il quale la disciplina non avrebbe più consentito la ripartizione per quinti; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 38 e 43 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., lamentando che la CTR avesse ignorato la contestazione degli indici di capacità contributiva e non avesse considerato il reddito del coniuge convivente; 3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e delle norme sull’accertamento sintetico e sull’onere della prova, per asserita motivazione apparente o omessa motivazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la motivazione della sentenza regionale era sufficiente e superava il minimo costituzionale, avendo esplicitato le ragioni per cui gli incrementi patrimoniali del 2009 erano stati considerati ai fini degli anni 2007 e 2008 e avendo tenuto conto anche dei redditi del coniuge e dell’assenza di specifici documenti o giustificativi non valutati. Ha ritenuto infondato anche il primo motivo, affermando che, nel regime previgente dell’art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973, la spesa per incrementi patrimoniali può legittimare l’accertamento sintetico degli anni antecedenti secondo la presunzione di imputazione in quote costanti nell’anno di spesa e nei quattro precedenti, e che gli incrementi patrimoniali successivi possono costituire autonomi elementi indiziari se si riflettono sui periodi fiscali interessati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge, tendeva in realtà a contestare un apprezzamento di fatto della CTR, non censurabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, secondo la formula di rito, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel testo applicabile ratione temporis, consente l’accertamento sintetico del reddito in base a elementi e circostanze di fatto certi; per le spese per incrementi patrimoniali opera una presunzione di imputazione del reddito in quote costanti nell’anno della spesa e nei quattro precedenti, salvo prova contraria del contribuente.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma su tale disposizione.

  • art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122

    È richiamato per sostenere la non applicabilità della ripartizione per quinti al 2009; la Corte, tuttavia, conferma la disciplina previgente per gli anni in causa e non accoglie la tesi della contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata respinta o dichiarata inammissibile perché diretta in sostanza a contestare la valutazione del materiale probatorio e l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione all’onere della prova nella giustificazione delle spese e nella prova contraria del contribuente; la Corte ribadisce che il contribuente può vincere la presunzione solo fornendo idonea prova documentale.

  • art. 2727 c.c.

    È richiamato in tema di presunzioni; la Corte conferma la legittimità della presunzione di capacità contributiva connessa agli incrementi patrimoniali, nei limiti e con la disciplina prevista dall’art. 38 d.P.R. 600/1973.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge, ma il secondo motivo viene ritenuto inammissibile perché in realtà conteneva censure di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte lo esclude perché la motivazione della CTR è sufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Indicano il rito camerale con cui è stata trattata la causa in Cassazione.

Massime di principio

  • Nell’accertamento sintetico del reddito fondato su incrementi patrimoniali, la spesa documentata può legittimare la ripartizione presuntiva del relativo reddito nell’anno in cui la spesa è effettuata e nei quattro precedenti, secondo la disciplina vigente ratione temporis, salva prova contraria del contribuente.
  • Gli elementi indiziari di capacità contributiva possono anche essere riferiti ad anni diversi da quello formalmente accertato, purché si riflettano sul periodo fiscale oggetto di contestazione e costituiscano autonomi indici contributivi.
  • La presunzione di capacità contributiva derivante dagli incrementi patrimoniali è vinta solo mediante prova contraria specifica e documentale, idonea a dimostrare l’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ovvero l’insussistenza o la minore entità del reddito presunto.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, poiché la valutazione degli elementi fattuali spetta al giudice di merito.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non ricorre nullità se la sentenza espone le ragioni essenziali della decisione e supera il minimo costituzionale della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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