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Sentenza

Sentenza del 28/01/2022 n. 2732 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguarda tre avvisi di accertamento sintetico per gli anni 2005 e 2006 che imputavano redditi non dichiarati a M.P. sulla base del possesso di beni indice (autovetture, immobili) e di determinate spese/operazioni; la CTP di Lodi aveva annullato gli atti per insufficiente motivazione e la CTR aveva confermato ritenendo che, dai conti bancari e dai disinvestimenti, emergesse che il contribuente aveva sostenuto le spese mostrando miglioramento di liquidità e disinvestimenti che avrebbero finanziato il tenore di vita. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione contestando che tali elementi non dimostrano con certezza il nesso causale richiesto dall'art. 38 DPR 600/1973 (comma applicabile ratione temporis) tra spese/incrementi patrimoniali e redditi esenti o soggetti a ritenuta, e che il giudice d'appello non ha compiutamente verificato se le spese contestate fossero effettivamente finanziate da redditi esenti/tassati alla fonte o da finanziamenti di terzi. Il contribuente ha altresì sollevato, in ricorso incidentale, la mancanza del contraddittorio preventivo/questionario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia e ha cassato la sentenza della CTR rimandando la causa alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione per un esame più puntuale del merito, in particolare per verificare se le spese e gli incrementi patrimoniali contestati siano stati finanziati da redditi esenti o da finanziamenti terzi. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente, relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio, è stato rigettato in quanto per le imposte dirette relative al 2005-2006 non era ancora previsto l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale. La Cassazione ha altresì disposto il rinvio anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38

    art. 38, comma 4 (formulazione ratione temporis) e menzione del comma 7 introdotto dal D.L. 78/2010

    L'amministrazione può determinare sinteticamente il reddito sulla base dei beni indice e degli incrementi patrimoniali; una volta dimostrata la divergenza, grava sul contribuente la prova che gli importi sono costituiti da redditi esenti o soggetti a ritenuta o da finanziamenti di terzi. Il comma 7 (introdotto dal 2010 ed applicabile dal 2009) ha poi previsto l'obbligo di contraddittorio per l'accertamento sintetico per i periodi successivi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    L'invio del questionario è strumentale al contraddittorio; tuttavia, prima delle modifiche di legge del 2009/2010, la sua omissione non invalidava automaticamente l'atto impositivo essendo una facoltà discrezionale dell'Amministrazione.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, conv. L. 122/2010

    art. 22 (introduttivo del comma 7 art. 38 DPR 600/1973)

    Ha introdotto, con efficacia dal periodo d'imposta 2009, l'obbligo di contraddittorio preventivo per l'accertamento sintetico; quindi non applicabile ai periodi 2005-2006.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    art. 42 (richiamato nel ricorso incidentale)

    Norma generalmente richiamata in materia di procedure di accertamento; nel caso è stata invocata dal contribuente per sostenere carenze procedurali, ma il giudice l'ha ritenuta non idonea a rendere invalido l'accertamento per i periodi in esame.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    art. 7 (richiamato nel ricorso incidentale)

    Norma del codice di procedimento tributario sui diritti e garanzie del contribuente; citata per il tema del contraddittorio ma non ritenuta idonea a determinare l'invalidità degli atti per i periodi 2005-2006 in assenza di specifica previsione di legge.

  • Codice civile, art. 2697

    Principio dell'onere della prova: in tema di accertamento sintetico, una volta dimostrata dalla pubblica amministrazione la divergenza, pesa sul contribuente l'onere di provare la natura fiscale irrilevante o la provenienza da finanziamenti.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Motivazione del ricorso per cassazione relativa alla violazione e falsa applicazione di norme rilevanti nel procedimento tributario.

  • D.P.R. 22 settembre 2000, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte richiama l'eventuale obbligo del versamento aggiuntivo da parte del ricorrente incidentale, ove dovuto.

Massime di principio

  • In accertamento sintetico, se l'Amministrazione dimostra anche con un solo elemento certo la divergenza tra reddito dichiarato e capacità contributiva desumibile da beni/operazioni, il contribuente ha l'onere di provare che le somme provengono da redditi esenti/soggetti a ritenuta o da finanziamenti di terzi.
  • Miglioramento della liquidità o disinvestimenti non sono di per sé prova sufficiente del finanziamento delle spese con redditi esenti: è necessario dimostrare il nesso causale e la natura fiscale delle fonti (documenti che attestino ritenute alla fonte, trasferimenti da terzi, contratti di finanziamento, donazioni formali, ecc.).
  • Per i periodi anteriori al 2009 (in particolare 2005-2006) non sussisteva l'obbligo generale del contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti sui tributi diretti; quindi l'omissione del questionario non invalida automaticamente l'atto.
  • Dal 2009 in poi l'accertamento sintetico richiede, salvo diversa disposizione, il contraddittorio preventivo: la documentazione e il dialogo con l'ufficio assumono quindi rilievo maggiore per le annualità successive.
  • In casi simili, il contribuente dovrebbe prioritariamente raccogliere e produrre prova documentale puntuale sull'origine delle risorse (estratti conto dettagliati, evidenza di finanziamenti contrattualizzati, dichiarazioni dei terzi finanziatori, certificazioni di redditi assoggettati a ritenuta), mentre l'Amministrazione deve indicare chiaramente gli elementi che giustificano la presunzione sintetica affinché il giudice valuti il corretto riparto dell'onere probatorio.

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