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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25050/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano sostenendo la violazione di legge perché la Corte non avrebbe dichiarato la prescrizione del reato. Il ricorrente ha dedotto che il termine di prescrizione fosse già maturato il 24/08/2022, quindi anteriore alla pronuncia impugnata del 27/10/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il termine di prescrizione si sia effettivamente maturato il 15/11/2022, cioè dopo la sentenza impugnata (27/10/2022). Nel computo la Corte ha preso come termine prescrizionale massimo 7 anni e 6 mesi (scadente il 21/06/2022) e vi ha aggiunto complessivi 147 giorni di sospensione dovuti a due rinvii: l'11/10/2019 (rinvio per conoscenza dello stato di detenzione per altro del coimputato Terlizzi, con conseguente sospensione di 60 giorni estesa ai coimputati che non abbiano chiesto separazione o non si siano opposti) e il 6/12/2019 (rinvio per adesione dei difensori all'astensione di categoria). La sospensione connessa all'emergenza Covid (art. 83 d.l. 18/2020) non è risultata applicabile nel caso concreto per le ragioni esplicitate in sentenza e, per i rinvii successivi al 11/05/2020, è stata esclusa la rilevanza in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 140/2021. Conseguentemente il requisito della prescrizione anteriore alla sentenza impugnata non è stato accertato e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 582, 585 cod. pen.

    Articoli indicanti il reato per cui era stato condannato il ricorrente (delitti di cui agli artt. 582 e 585 c.p.).

  • art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.

    Prevede la sospensione della prescrizione per 60 giorni a decorrere dalla cessazione dell'impedimento in caso di rinvio del processo dovuto allo stato di detenzione per altra causa; la Corte ha applicato questo principio estendendo la sospensione anche ai coimputati che non abbiano dato causa al rinvio e non si siano opposti o richiesti separazione.

  • art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n. 18, conv. con modificazioni dalla legge 24/04/2020 n. 27

    Prevedeva una sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza Covid-19; la Corte ha rilevato che la sospensione si applica solo ai procedimenti la cui udienza o termini processuali fossero fissati nel periodo 9/03-11/05/2020 e non può essere estesa in modo generalizzato a tutti i procedimenti pendenti.

  • art. 83, comma 9, d.l. 17/03/2020 n. 18

    La parte della norma che prevedeva la sospensione per i procedimenti rinviati per misure organizzative nella fase successiva non è stata ritenuta pienamente efficace alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale; la Corte ha escluso la rilevanza dei rinvii successivi all'11/05/2020.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 140 del 25/05/2021

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione dell'art. 83, comma 9, nella parte che prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per i procedimenti rinviati ai sensi di misure organizzative nella seconda fase dell'emergenza; ciò ha escluso la rilevanza di rinvii successivi all'11/05/2020 ai fini della sospensione della prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23/06/2017 n.103)

    Norma che disciplina le spese e le sanzioni per i ricorsi in cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende in base a tale disposizione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 4184 del 22/12/2021; Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018; Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020)

    Principi richiamati: la sospensione per stato di detenzione di un imputato determina sospensione di 60 giorni e la sospensione si estende ai coimputati che non abbiano chiesto separazione o si siano opposti; chiarimenti sui limiti di applicazione della sospensione Covid introdotta dall'art. 83 d.l. 18/2020.

Massime di principio

  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto non solo della durata massima prevista per il reato, ma anche delle sospensioni determinate da rinvii dell'udienza; queste sospensioni possono prolungare significativamente il termine prescrizionale.
  • Un rinvio causato dallo stato di detenzione di un coimputato comporta una sospensione della prescrizione (60 giorni) che si estende ai coimputati se questi non hanno chiesto la separazione o non si sono opposti al rinvio.
  • I rinvii motivati da adesione dei difensori all'astensione di categoria sono rilevanti ai fini della sospensione dei termini di prescrizione.
  • Le sospensioni straordinarie introdotte per l'emergenza Covid-19 si applicano solo nei casi espressamente previsti dalla normativa (udienze o termini fissati nel periodo 9/03-11/05/2020) e non possono essere automaticamente estese a tutti i procedimenti pendenti; inoltre la rilevanza di rinvii successivi all'11/05/2020 è stata limitata dalla Corte Costituzionale.
  • Chi impugna per vizio di prescrizione deve valutare con precisione il computo delle scadenze e delle sospensioni: un errore nell'apprezzamento può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese e sanzioni processuali.

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