Ordinanza n. 5876/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa concessione della sospensiva ovvero, in subordine, della misura di cui all'art. 55, comma 10 c.p.a., - della nota del 20.11.2025 (prot. M_D A61024F REG2025 0020834), con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (COMMISERVIZI) II Reparto - 3^ Divisione - 1^ Sezione, ha comunicato all'RTI l'aggiudicazione disposta a favore di DSV S.p.A. del “servizio di trasporto terrestre e spedizioni in ambito nazionale ed internazionale, di materiali e mezzi delle Forze Armate, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2026. CIG: n. B6D970802A”; - del Decreto del Direttore Generale del Ministero (prot. n. _D A61024F DE22025 0001398) del 19.11.2025 di aggiudicazione della Gara a favore di DSV; - di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi inclusi, per quanto occorrer possa: il Verbale di Gara n. 1284 del 10.7.2025 concernente l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa; il Verbale di Gara del 15.09.2025 concernente l'apertura delle offerte economiche; l'Appunto per il Direttore Generale del 30.10.2025 (prot. n. M_D A61024F REG2025 0019661 06-11-2025), con cui l'Ufficio Generale Coordinamento Tecnico del Ministero ha ritenuto che l'offerta economica di DSV non recasse profili di irregolarità; il Verbale di Gara del 18.11.2025 concernente la valutazione della documentazione prodotta da DSV a comprova del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale, nonché contenente la proposta di aggiudicazione a favore di DSV. nonché per - la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato o da stipularsi tra il Ministero e DSV; - il conseguimento dell'aggiudicazione, il subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato o da stipularsi; - in subordine, la condanna al risarcimento per equivalente del danno subito dall'RTI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a favore dell'operatore economico uscente della gara per il servizio di trasporto terrestre e spedizioni di materiali e mezzi delle Forze Armate per l'anno 2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta dal Ministero della Difesa a favore di DSV S.p.A., nonché gli atti presupposti, chiedendo anche la declaratoria di nullità, invalidità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il conseguimento dell'aggiudicazione e il subentro, ovvero il risarcimento per equivalente. La gara, svolta con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 36/2023, prevedeva uno sconto unico percentuale sulle prestazioni principali soggette a ribasso. DSV aveva offerto uno sconto del 74,02%, mentre il RTI ricorrente aveva offerto il 23,27%. La ricorrente ha dedotto, in sintesi, che l'offerta dell'aggiudicataria fosse anormalmente bassa e insostenibile, anche in ragione della notevole entità dello sconto, superiore a quello offerto nella precedente gara, della sovrastima dei ricavi e della sottostima dei costi, compresi quelli della manodopera. Ha inoltre sostenuto che DSV non avesse dichiarato il costo minimo del personale indispensabile per l'esecuzione del servizio e che tali costi non fossero stati adeguatamente considerati nella verifica di anomalia. Ne sarebbe derivata l'illegittimità della valutazione di congruità e l'obbligo di esclusione dell'aggiudicataria, con conseguente aggiudicazione al RTI ricorrente. Il Ministero e DSV hanno contestato specificamente le censure, richiamando le spiegazioni e la documentazione prodotte nel subprocedimento di verifica dell'anomalia.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la controversia e ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., ritenendo necessario un approfondimento tecnico-economico sulle censure relative all'anomalia dell'offerta. Il verificatore dovrà accertare: A) se il metodo seguito dall'Amministrazione, in particolare dall'UGCT, per verificare l'anomalia sia tecnicamente corretto; B) se la valutazione di congruità dell'offerta di DSV sia logica, attendibile e sostenibile sul piano economico alla luce delle spiegazioni e dei documenti prodotti; C) se tali spiegazioni giustifichino il livello dei prezzi e dei costi, inclusi i costi della manodopera, nonché i ricavi attesi, considerando i parametri dell'art. 110, comma 3, d.lgs. 36/2023 e le contestazioni della ricorrente, oppure se l'offerta debba ritenersi anormalmente bassa e insostenibile. Il verificatore sarà individuato nel Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ovvero in altro docente idoneo del medesimo Ateneo. Le parti potranno nominare consulenti tecnici e dovrà essere assicurato il contraddittorio nelle operazioni. La verificazione dovrà concludersi entro 70 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito di una relazione digitale. L'acconto provvisorio di euro 4.000, oltre oneri e accessori, è stato posto a carico della ricorrente. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica dell'8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La gara è stata svolta mediante procedura aperta.
art. 110 d.lgs. 36/2023
In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.
La verifica di anomalia deve esaminare le spiegazioni dell'operatore economico sul prezzo e sui costi, anche con riguardo alle economie del processo, alle soluzioni tecniche e alle condizioni favorevoli; il giudice ha demandato al verificatore il controllo della correttezza metodologica e dell'attendibilità della valutazione amministrativa.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando, per decidere, occorre un accertamento tecnico su fatti e valutazioni specialistiche.
Massime di principio
- Quando la contestazione dell'aggiudicazione investe la sostenibilità economica di un'offerta ritenuta anormalmente bassa, il giudice può disporre una verificazione tecnica per accertare sia la correttezza del metodo seguito dalla stazione appaltante sia la logicità, attendibilità e sostenibilità della valutazione finale.
- La verifica dell'anomalia deve considerare concretamente le spiegazioni e la documentazione prodotte dall'offerente in relazione ai prezzi, ai costi di gestione, ai costi della manodopera, ai ricavi attesi e agli elementi indicati dall'art. 110, comma 3, d.lgs. 36/2023.
- La sola elevata percentuale di ribasso non determina automaticamente l'esclusione dell'offerta, ma giustifica un approfondimento sulla sua effettiva sostenibilità economica e sull'affidabilità dell'esecuzione contrattuale.
- Quando l'accertamento della congruità dell'offerta presenta una prevalente componente tecnico-economica, la verificazione può essere svolta assicurando alle parti la nomina di consulenti tecnici e il contraddittorio nelle operazioni.
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