Cassazione Penale, Ordinanza n. 11209/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello che aveva confermato la condanna è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. L'unico motivo dedotto lamentava vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato contestato al capo a) dell'imputazione. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché introduceva censure non formulate nei motivi di appello e, dunque, non devolute al giudice di secondo grado con la necessaria specificità. La censura, essendo nuova e non attinente a questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima, non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
il ricorso per cassazione non può dedurre questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi perché non specificamente devolute, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza
artt. 216, comma 1, n. 1, 219 e 223 r.d. 267/1942
indicano il reato di bancarotta fraudolenta oggetto della condanna confermata in appello
art. 616 c.p.p.
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta censure non devolute al giudice di appello con specificità, quando non riguardino questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
- Il vizio di motivazione dedotto contro la sentenza di appello è inammissibile se investe profili non sollevati nei motivi di gravame e quindi non esaminati dal giudice di secondo grado.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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