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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19273/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta dalla concedente di leasing avverso il decreto di esecutività che aveva rigettato l’ammissione di un credito complessivo di euro 515.756,36, relativo a canoni e spese insoluti, interessi di mora, indennità di occupazione e spese legali. Il credito derivava da un contratto di locazione finanziaria stipulato nel 2007 per una porzione di immobile in costruzione; dopo reiterati inadempimenti dell’utilizzatrice, le parti avevano sottoscritto nel 2017 un atto transattivo con riconoscimento del debito, moratoria di 24 mesi e prolungamento del contratto. Il Tribunale aveva ritenuto che, al momento della rinegoziazione, la concedente fosse consapevole della grave crisi della società utilizzatrice e avesse colposamente effettuato un’abusiva concessione di credito, consentendo l’ulteriore maturazione di canoni e indennità. Con il ricorso per cassazione la concedente ha dedotto: 1) nullità del provvedimento e del procedimento, lamentando che il Tribunale avesse valutato solo l’atto del 2017 senza considerare il contratto originario e l’atto integrativo del 2011, oltre a contestare la lettura dei bilanci; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito avesse trascurato la possibilità di risanamento della società e l’assunzione di un rischio non irragionevole da parte della banca; 3) nullità per avere il Tribunale escluso l’ammissione anche dell’indennità di occupazione, che secondo la ricorrente trovava titolo autonomo nel contratto di leasing del 2007.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell’apprezzamento di merito già compiuto dal Tribunale, senza evidenziare un vero vizio processuale o un omesso esame di un fatto decisivo. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che esso non coglieva la ratio decidendi: il Tribunale non aveva escluso il credito per difetto di titolo, ma perché esso era maturato in occasione e in conseguenza della condotta illecita della concedente, che aveva proseguito la concessione del credito a fronte del grave dissesto dell’utilizzatrice anziché attivarsi per la riconsegna dell’immobile dopo la risoluzione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo formulato come nullità processuale è stato ritenuto inammissibile perché, nella sostanza, tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito; inoltre è stata richiamata la rubrica corretta del vizio come omesso esame di fatto/violazione di legge sostanziale più che nullità.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non ricorre quando il fatto dedotto sia stato in realtà considerato dal giudice di merito, il quale ne abbia semplicemente escluso la rilevanza o l’efficacia ai fini della decisione.

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    È richiamato solo per la memoria depositata dalle parti nella fase camerale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Serve come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di un vizio di nullità o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto storico è stato preso in considerazione dal giudice, anche quando questi ne abbia negato la decisività o l’idoneità a fondare una diversa conclusione.
  • In tema di insinuazione al passivo, il credito può essere escluso quando sia ritenuto maturato in conseguenza di una condotta illecita del creditore che abbia proseguito l’erogazione del credito nonostante la consapevolezza del grave dissesto del debitore, anziché attivarsi per limitare l’esposizione.
  • Ai fini della censura in cassazione, è necessario colpire specificamente la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione; il motivo è inammissibile se mira a contrastare una motivazione diversa da quella decisiva o non ne contesta il nucleo argomentativo centrale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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