Cassazione Penale, Sentenza n. 20164/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione n. SIEP 183/2018 e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per valutare istanza di detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199/2010. In precedenza era stato emesso ordine di carcerazione con sospensione (8/3/2018), il condannato aveva chiesto e ottenuto la detenzione domiciliare dal Tribunale di sorveglianza (ordinanza 7/5/2019) non notificata per irreperibilità; l'ordinanza di concessione è stata poi dichiarata inefficace (25/7/2019), la sospensione revocata e disposta la carcerazione (29/7/2019). In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) illogicità della motivazione rispetto al diniego di una nuova sospensione ai sensi della legge n.199/2010 (art. 606, co.1, lett. e)); 2) errata applicazione della legge e violazione delle norme sulla notifica (artt. 178 e 179 c.p.p.) in relazione ai decreti di citazione per le udienze del Tribunale di sorveglianza (art. 606, co.1, lett. b)).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte ritiene infondata la censura: la situazione del ricorrente è diversa dai precedenti giurisprudenziali che consentivano una nuova sospensione perché qui, dopo la prima sospensione, il condannato ha richiesto e ottenuto una misura alternativa poi dichiarata inefficace per irreperibilità; la legge n.199/2010 non può essere intesa come una "seconda chance" per sospendere nuovamente l'esecuzione. Il secondo motivo è inammissibile perché attacca provvedimenti del Tribunale di sorveglianza (7/5/2019 e 25/7/2019) diversi dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione impugnata e avrebbe dovuto essere promosso con ricorso specifico avverso quei provvedimenti. Viene inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato come criterio di ammissibilità e deduzione dei motivi di cassazione: lett. e) per vizio di motivazione (prima censura) e lett. b) per errata applicazione della legge penale/procedurale (seconda censura). La Corte valuta i motivi alla luce della loro pertinenza rispetto al provvedimento impugnato.
art. 656 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione. La Corte osserva che una prima sospensione già disposta non legittima automaticamente una seconda sospensione ai sensi della legge n.199/2010 quando nel frattempo il condannato abbia ottenuto una misura alternativa poi dichiarata inefficace per irreperibilità.
legge n. 199 del 2010
Non va interpretata come una facoltà automatica di ottenere una seconda sospensione dell'esecuzione dopo che la sospensione originaria è stata già utilizzata e la misura alternativa conseguente è stata dichiarata inefficace; non costituisce una "seconda possibilità" nella situazione descritta dalla causa.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Norme sulla notifica degli atti. La Corte rileva che eventuali vizi di notifica concernono i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza e devono essere fatti valere con impugnazioni dirette avverso quei provvedimenti; non possono costituire motivo autonomo di cassazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione quando l'attacco riguarda decisioni differenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La legge n.199/2010 non garantisce automaticamente una "seconda sospensione" dell'esecuzione quando il condannato ha già beneficiato di una sospensione e successivamente ha ottenuto una misura alternativa poi dichiarata inefficace per irreperibilità.
- I vizi relativi alla notifica di provvedimenti del Tribunale di sorveglianza devono essere impugnati con ricorsi diretti contro quei provvedimenti; non è ammissibile dedurli in Cassazione contro un diverso provvedimento del giudice dell'esecuzione.
- La valutazione del giudice dell'esecuzione deve tener conto della storia procedimentale (precedenti sospensioni, concessione e dichiarazione di inefficacia di misure alternative) nel decidere sulla concessione di nuove sospensioni.
- Chi intende contestare la mancata notifica o l'irregolarità formale di provvedimenti amministrativi/giudiziari relativi a misure alternative deve proporre tempestiva impugnazione nel rito corretto, pena l'inammissibilità o l'improcedibilità del motivo in sedi successive.
- La giurisprudenza di legittimità richiede motivazioni congrue e il rispetto dei presupposti di fatto: analogie e differenze con precedenti decisionali rilevanti possono determinare l'accoglimento o il rigetto di richieste di sospensione.
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