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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7639/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Venezia (5.10.2022) che aveva annullato la custodia cautelare disposta dal Gip del 16.2.2015. Il ricorrente contestava la gravità indiziaria sostenendo che la sua sola presenza sul luogo del ritrovamento di 2 kg di eroina non fosse sufficiente a delineare il suo coinvolgimento, che mancassero riscontri su un concreto contributo alla condotta criminale e che, peraltro, era sopraggiunto in loco quando era già presente il coimputato Kanina. L'interesse alla impugnazione era collegato alla prospettata futura domanda di equo indennizzo per ingiusta detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: (1) difetto di interesse concreto collegato alla prova della volontà di proporre la domanda di riparazione per ingiusta detenzione: la domanda di indennizzo è atto personale e non risultava conferita al difensore procura speciale per tale finalità; (2) le censure proposte erano in realtà richieste di riconsiderazione del compendio indiziario (valutazione di fatto) precluse alla Corte di legittimità, non denunciavano violazioni di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto invece che l'ordinanza impugnata avesse fornito un quadro composito e coerente di gravità indiziaria (anche sulla base di captazioni che delineavano il ruolo di corriere e la sostituzione di un sodale arrestato). Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato come norma oggetto della censura del ricorrente (presunta violazione relativa alla valutazione della gravità indiziaria), ma la Corte ha ritenuto che la doglianza effettivamente mirasse a una diversa valutazione dei fatti e non a una specifica violazione della norma.

  • art. 315 c.p.p., comma 3

    Usato per affermare la natura personale della domanda di indennizzo: l'intenzione di proporre la domanda deve essere riconducibile con certezza alla volontà del soggetto che ne è stato vittima.

  • art. 645 c.p.p., comma 1

    Richiamato congiuntamente all'art. 315 c.p.p. per confermare che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto personale e richiede espressione di volontà specifica (diretta o tramite procura speciale).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, avendo riscontrato profili di colpa nell'attività difensiva che hanno determinato l'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è personale: l'interesse a impugnare un provvedimento favorevole per tutelare una futura richiesta di indennizzo richiede espressione certa della volontà del soggetto (procura speciale al difensore se espressa tramite avvocato). In mancanza, il ricorso rischia l'inammissibilità.
  • La Corte di Cassazione non è competente a riconsiderare liberamente il valore probatorio degli elementi di fatto: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione degli indizi o dei fatti sono inammissibili se non denunciano violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione.
  • Le censure sulla mancanza di gravità indiziaria devono essere formulate in termini di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione per superare il vaglio di ammissibilità in Cassazione.
  • La presenza dell'indagato sul luogo del ritrovamento di droga può concorrere a formare la gravità indiziaria se inserita in un quadro complessivo sorretto da ulteriori elementi (intercettazioni, ruoli attribuiti, modalità di trasporto, collegamenti con altri soggetti).
  • Se il giudice di merito motiva in modo composito e coerente (es. evidenziando ruolo, intercettazioni e collegamenti con l'organizzazione), è difficile per la Cassazione ritenere la motivazione manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, se emerge colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche sanzione verso la Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare con attenzione la fondatezza giuridica e la legittimazione a proporre il ricorso prima di avviarlo.

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