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Sentenza

Sentenza n. 4911/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. 06161/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e provvedimento di accertamento dell’inottemperanza con acquisizione al patrimonio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio concerneva le ordinanze comunali n. 28 del 21 gennaio 2020, relativa all’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, e n. 168 del 7 maggio 2020, relativa all’accertamento dell’inottemperanza agli ordini di demolizione del 2006 e del 2016, con acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive, dell’area di sedime e dell’ulteriore area necessaria. In primo grado il proprietario aveva dedotto, tra l’altro, che la sanzione pecuniaria fosse illegittima perché non preceduta da un autonomo provvedimento formale di accertamento dell’inottemperanza. Il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando la misura acquisitiva per la mancata indicazione, negli ordini di demolizione, delle conseguenze ablatorie dell’inottemperanza, ma aveva respinto la censura relativa alla sanzione pecuniaria. L’appellante ha impugnato il capo sfavorevole sostenendo che l’art. 31 d.P.R. 380/2001 imporrebbe una scansione procedimentale necessaria, composta dall’ordine di demolizione, dall’autonomo accertamento dirigenziale dell’inottemperanza e, soltanto successivamente, dall’irrogazione della sanzione. Ha inoltre dedotto la contraddittorietà della sentenza, che aveva riconosciuto all’amministrazione la facoltà di adottare un nuovo ordine di demolizione senza annullare la sanzione già irrogata.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha interpretato l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 nel senso che la norma richiede che l’inottemperanza sia constatata dall’autorità procedente, ma non impone che tale constatazione sia contenuta in un autonomo provvedimento formalmente anteriore all’atto sanzionatorio. Nel caso concreto, l’inottemperanza era stata accertata mediante il sopralluogo del 23 febbraio 2017 e tale accertamento era stato espressamente recepito nell’ordinanza n. 28 del 2020, che indicava la mancata demolizione entro il termine assegnato e richiamava il verbale di sopralluogo. L’ordinanza sanzionatoria integrava quindi anche l’accertamento dirigenziale richiesto dall’appellante. Il giudice ha ritenuto legittimo il cumulo, in un unico atto, dell’accertamento dell’inottemperanza e dell’irrogazione della sanzione, in un’ottica di semplificazione. È stata respinta anche la censura di contraddittorietà: la sanzione era fondata sulla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione del 2016, rimasto inoppugnato e mai annullato. La possibilità, riconosciuta dal TAR nell’ambito della riedizione del potere conseguente all’annullamento della misura acquisitiva, di adottare un nuovo ordine di demolizione con assegnazione di un nuovo termine non incideva sul presupposto della sanzione già irrogata. Il Comune è risultato vittorioso e il proprietario è stato condannato al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, per le spese del grado d’appello.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, dell’area di sedime e dell’ulteriore area necessaria in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti

    La disposizione impone la constatazione dell’inottemperanza, ma non richiede che essa sia contenuta in un autonomo provvedimento formalmente anteriore all’ordinanza sanzionatoria; l’accertamento e l’irrogazione della sanzione possono essere contenuti nel medesimo atto.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato quale base dello svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, è necessario che l’inottemperanza all’ordine di demolizione sia constatata dall’autorità procedente, ma non è necessario un autonomo provvedimento formale di accertamento anteriore all’atto sanzionatorio.
  • L’accertamento dell’inottemperanza e l’irrogazione della sanzione pecuniaria possono essere legittimamente cumulati in un unico provvedimento, purché l’atto dia conto dell’inottemperanza e delle risultanze istruttorie, come i verbali di sopralluogo, che la comprovano.
  • La possibilità per l’amministrazione, a seguito dell’annullamento della misura acquisitiva, di adottare un nuovo ordine di demolizione con assegnazione di un nuovo termine non elimina il presupposto di una sanzione pecuniaria già legittimamente irrogata per la mancata ottemperanza a un precedente ordine di demolizione rimasto inoppugnato.
  • La sanzione pecuniaria per mancata ottemperanza può fondarsi su un ordine di demolizione non impugnato e divenuto inoppugnabile, anche se l’amministrazione procede successivamente alla riedizione del potere demolitorio per ragioni attinenti alla distinta misura dell’acquisizione al patrimonio comunale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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