Cassazione Penale, Sentenza n. 10265/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto sei motivi di ricorso: 1) violazione delle norme processuali (artt. 516 ss. cod. proc. pen.) per mancata notificazione/termine dopo l'integrazione dell'imputazione in udienza (inserimento della parola "dissipavano" accanto a "distraevano"); 2) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto (e alla valutazione delle deleghe) e sulla valenza probatoria delle poste di bilancio; 3) contraddittorietà tra assoluzione per bancarotta documentale e condanna per distrazione; 4) violazione del principio di correlazione (art. 521 cod. proc. pen.) per presunta condanna basata su crediti fittizi non contestati; 5) mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ai sensi dell'art. 54 cod. pen. e vizio sulla valutazione del dolo (circostanze di usura, situazione familiare, furto di identità/clonazione societaria); 6) mancata derubricazione da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice per mera negligenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili alcuni motivi (primo e quarto) e ha ritenuto infondati gli altri. In sintesi: la modifica/integrazione dell'imputazione in udienza non ha violato le garanzie procedurali perché l'imputato era presente e non aveva chiesto termine; la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A) è stata ritenuta correttamente motivata in relazione al riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto e alla valutazione delle scritture e dei bilanci; la Corte ha confermato che le poste di bilancio oggetto della distrazione risultavano credibili come esistite e che tali cespiti non erano reperibili al fallimento né ne era indicata la destinazione, elementi idonei a fondare la distrazione; l'assoluzione per bancarotta documentale non è contraddittoria rispetto alla condanna per distrazione, perché si riferisce all'impossibilità di ricostruire quali libri fossero prodotti alla curatela; lo stato di necessità/scriminante non è applicabile quando gli amministratori hanno volontariamente creato la situazione di pericolo (ricorso al credito usurario); il dolo generico è stato correttamente ritenuto sulla base degli indici di fraudolenza; la richiesta di derubricazione è stata respinta in mancanza di motivazione convincente. Conseguentemente la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva è confermata, mentre permane l'assoluzione per il capo documentale come già disposto dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 516 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle garanzie procedurali relative alla modifica dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile rigidamente perché l'imputato era presente e non aveva chiesto termine
art. 519 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per spiegare la corretta procedura quando l'imputato è presente; la mancata richiesta di termine da parte della difesa ha reso inapplicabile la doglianza relativa alla notifica e al rinvio
art. 520 cod. proc. pen.
Norma invocata dalla difesa in ipotesi di modifiche dell'imputazione da notificare quando l'imputato è assente; la Corte ha ritenuto che non fosse il caso di applicarla perché l'imputato era presente
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo relativo al principio di correlazione fra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione perché la descrizione originaria del fatto era sufficientemente chiara e la condotta alternativa (dissipazione vs distrazione) è fungibile se l'imputazione conteneva la descrizione sommaria del comportamento addebitato
art. 544 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha esaminato le censure e ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica e conforme ai criteri di valutazione della prova
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina il vizio per travisamento della prova in cassazione; la Corte ha richiamato i limiti della censura in caso di 'doppia conforme' e richiesto specificità nella deduzione dell'errore di valutazione probatoria
art. 54 cod. pen.
Norma sulla scriminante dello stato di necessità; la Corte ha applicato la giurisprudenza consolidata secondo cui lo stato di necessità non opera quando l'agente ha volontariamente creato la situazione di pericolo (es. ricorso a credito usurario)
art. 216 comma 1 n. 1 legge fallimentare
Norma sostanziale sulla fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione (e condotte alternative); la Corte ha richiamato la fungibilità delle condotte alternative previste dalla norma ai fini della correlazione tra imputazione e sentenza
art. 217 comma 1 n. 4 legge fallimentare
Richiamata in relazione alla possibile derubricazione in ipotesi di comportamento negligente; la Corte ha ritenuto che le operazioni fossero dolose e quindi non compatibili con la fattispecie meno grave
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato limitatamente alla esposizione dei motivi in cassazione (limiti di sintesi); la Corte ha trattato i motivi nei limiti consentiti
Massime di principio
- La modifica o integrazione dell'imputazione in udienza non viola automaticamente i diritti dell'imputato: è determinante la presenza effettiva dell'imputato in udienza e la mancata richiesta di termine da parte della difesa; in assenza di presenza o richiesta, non sempre è necessaria nuova notifica ai sensi degli artt. 519-520 cod. proc. pen.
- La 'fungibilità' delle condotte alternative previste da una norma sostanziale (es. art. 216 l. fall.) ammette che il giudice condanni per una delle condotte alternativamente previste anche se l'imputazione ne indicava un'altra, purché l'imputazione contenga la descrizione, anche sommaria, del comportamento addebitato e non venga modificato l'oggetto giuridico del procedimento
- In reati fallimentari per distrazione, l'accertamento può fondarsi sulla mancanza al fallimento di cespiti risultanti dalle ultime scritture contabili e sull'assenza, da parte dell'amministratore, di indicazioni sulla destinazione delle risorse: ciò può costituire indice di distrazione; l'onere di fornire elementi per il recupero o l'individuazione della destinazione grava sull'imputato
- L'assoluzione per bancarotta documentale per impossibilità di ricostruire quali scritture siano state prodotte non è necessariamente in contraddizione con una condanna per distrazione fondata sulla sparizione di cespiti registrati in bilancio: i due accertamenti possono coesistere se motivati distintamente
- Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) è escluso quando la situazione di pericolo è stata generata volontariamente dall'agente (es. ricorso a prestiti usurari); occorre valutare se il pericolo sia indipendente dalla volontà e inevitabile con altri mezzi
- In cassazione, le censure per travisamento della prova in presenza di due decisioni conformi (doppia conforme) richiedono specificità: il ricorrente deve dimostrare che la motivazione di secondo grado ha introdotto per la prima volta un dato probatorio inesistente o che sia intervenuta una valutazione nuova e decisiva non confrontata in primo grado
- Le censure generiche, non specificamente confrontate con il contenuto della motivazione impugnata, sono in genere dichiarate inammissibili o infondate: l'impugnazione deve indicare in modo preciso il vizio logico-giuridico o l'omessa valutazione probatoria
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