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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36030/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di patteggiamento n. 3108/2021 del Tribunale di Napoli Nord (7.12.2021): si denunciava violazione di legge processuale per mancato consenso del P.M. sulla pena riportata in sentenza. Il dispositivo aveva fatto riferimento a una richiesta di applicazione della pena depositata dall'imputato il 15.4.2021 alla quale il P.M. non aveva prestato consenso (per errore nel calcolo della pena), anziché alla successiva domanda del 29.4.2021, con esplicita revoca delle precedenti e con parere favorevole del P.M.; perciò il giudice avrebbe applicato una pena non condivisa dal P.M.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che non si trattava di un mero errore materiale nel dispositivo correggibile dalla Cassazione, ma di una sentenza errata anche nella motivazione che non richiama l'accordo del 29.4.2021. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Napoli Nord affinché valuti l'accordo intervenuto tra le parti in data 29.4.2021 e procede per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 17185 del 17/01/2017 (dep. 05/04/2017), Cecere, Rv. 26960401

    Sez. 4, n. 17185 del 17/01/2017 - dep. 05/04/2017, Cecere, Rv. 26960401

    Richiamata per precisare i limiti del potere della Cassazione di rettificare direttamente la pena indicata nel dispositivo: la Corte può correggere il dispositivo quando vi sia solo un disallineamento tra dispositivo e accordo effettivo, ma non quando l'errore investe anche la motivazione e l'intero contenuto della sentenza.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento il giudice deve verificare che la pena riportata in sentenza corrisponda esattamente all'accordo effettivamente raggiunto tra le parti e che il Pubblico Ministero abbia espresso consenso alla specifica proposta.
  • Se esistono più richieste formulate dall'imputato, prevale la più recente che esplicitamente revoca le precedenti; il giudice deve fare riferimento a quest'ultima se su di essa è intervenuto il consenso del P.M.
  • La Cassazione può rettificare errori materiali nel dispositivo quando il vizio è limitato al mero disallineamento tra dispositivo e accordo, ma non può supplire quando l'errore investe anche la motivazione: in tal caso è necessaria l'annullamento e la rimessione al giudice di merito.
  • La parte difensiva dovrebbe conservare e depositare in udienza documentazione chiara della data e del contenuto delle richieste e del consenso del P.M. (o della sua mancanza), per evitare che il giudice applichi una proposta non condivisa.
  • Se la sentenza di patteggiamento è annullata per mancato consenso del P.M. alla proposta applicata, il giudice di merito dovrà riesaminare l'accordo effettivamente intervenuto e procedere conformemente, valutando anche l'eventuale necessità di nuove determinazioni processuali.

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