Cassazione Penale, Sentenza n. 45683/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 09/04/2021 lamentando l'errata applicazione della disciplina sulla prescrizione: il giudice di merito non aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di "minaccia grave" e di "porto di arma senza giustificato motivo" (capo b)), pur essendo tali termini prescrizionali già compiuti alla data della deliberazione della sentenza (9/4/2021), dal momento che i fatti risalgono al 17/4/2009 e, considerati i termini e le proroghe intervenute, la prescrizione si era già perfezionata. In sede di cassazione il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente a quei reati e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 620, lett. i) c.p.p. La difesa si è associata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati indicati al capo b) (minaccia grave e porto di arma senza giustificato motivo), riconoscendo che gli stessi erano estinti per prescrizione alla data della sentenza di appello. In conseguenza di ciò è stata eliminata la relativa pena (mese uno di reclusione) ai sensi dell'art. 620, lett. i) c.p.p. Le restanti statuizioni penali non interessate dal capo b) sono rimaste in piedi.
Norme richiamate
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-ter (conv. legge 24 aprile 2020, n. 27)
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17/3/2020, n. 18, conv. in L. 24/4/2020, n. 27
Regola la possibilità di deposito di requisitoria scritta; richiamata per giustificare la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale in Cassazione
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p.
Consente in cassazione il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito
codice di procedura penale, art. 620, lett. i)
art. 620, lett. i) c.p.p.
Permette alla Corte di Cassazione, quando annulla senza rinvio, di eliminare la pena relativa ai reati estinti per prescrizione e di adottare le conseguenti modificazioni del trattamento sanzionatorio
legge 18/10/1975 n.110, art. 4
Norma sostanziale del codice delle armi; nel caso specifico il reato connesso al porto/detenzione di arma è stato ricondotto alla prescrizione
giurisprudenza citata (Sez. U, Sent. n. 12602 del 17/12/2015)
Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 25/03/2016) Rv. 266819
Principio consolidato che ammette il ricorso per cassazione deducendo l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata
Massime di principio
- Il Procuratore della Repubblica (o il Procuratore Generale in sede d'appello) ha interesse a proporre ricorso in cassazione per correggere errori giuridici della decisione anche se il beneficio principale è per l'imputato; tale ricorso è ammissibile.
- La prescrizione del reato, se si è perfezionata prima della sentenza impugnata e non è stata dichiarata dal giudice di merito, può essere dedotta in cassazione e comporta l'annullamento senza rinvio della decisione limitatamente ai reati estinti.
- In presenza di prescrizione accertata in sede di cassazione la Corte può annullare senza rinvio e disporre l'eliminazione della pena relativa (art. 620 c.p.p.), senza necessità di riesaminare il resto del capo di imputazione.
- Nelle valutazioni sulla prescrizione occorre calcolare con attenzione la data del fatto, i termini prescrizionali applicabili e gli eventuali eventi che li sospendono o prorogano; errori di computo possono essere rimediati in cassazione se tempestivamente dedotti dal P.G. o dalle parti.
- Quando la difesa si associa all'impugnazione del P.G. sulla prescrizione, la posizione processuale del ricorso si rafforza e la decisione è facilitata, ma l'accertamento resta di diritto e si basa sui criteri giuridici applicabili.
- L'annullamento limitato ad alcuni capi non incide automaticamente sulle condanne relative ad altri reati; occorre verificare se la rimozione dei capi estinti richieda una riforma complessiva del trattamento sanzionatorio residuo.
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