Cassazione Penale, Sentenza n. 28323/2025 del 01/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Vultaggio conviveva con la vittima (Peroni); da chat, testimonianze e referti è emerso un quadro di condotte maltrattanti, manipolatorie, minacciose e violente protratte nel tempo. La donna si era temporaneamente allontanata due volte (marzo e giugno 2022) ma aveva poi ripreso la convivenza; pochi giorni dopo il rientro la vittima venne uccisa da Vultaggio. L'azione omicidiaria è stata ricostruita con modalità particolarmente cruente (14 colpi al capo con un mattarello e 57 ferite da taglio, molte al collo e al torace) e in presenza del figlio di pochi mesi. In appello i giudici hanno qualificato la condotta come omicidio aggravato da futili motivi, crudeltà, convivenza e commissione in occasione di maltrattamenti, oltre al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Vultaggio ha impugnato in cassazione sostenendo, tra l'altro, che il movente derivasse dallo stato emotivo e dalla prostrazione per il rapporto con il figlio, che l'azione fosse d'impeto e non crudele, che i maltrattamenti non sussistessero e che le attenuanti generiche dovessero essere riconosciute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata e logica la ricostruzione dei giudici di merito: i maltrattamenti sono stati provati attraverso prove documentali e testimonianze; la qualificazione del movente come futile è confermata dalla lettura unitaria del rapporto di potere e manipolazione dell'imputato; l'aggravante della crudeltà è stata correttamente riconosciuta in ragione delle modalità esecutive e della presenza del bambino; le circostanze attenuanti generiche sono state legittimamente negate per l'assenza di elementi positivi e per l'atteggiamento mistificatorio e la mancanza di resipiscenza dell'imputato. Sono state altresì ritenute fondate le aggravanti della convivenza e dell'occorrenza dell'omicidio in occasione di maltrattamenti; il ricorso è quindi respinto e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen. (maltrattamenti in famiglia)
I comportamenti sistematici di prevaricazione, minacce, umiliazioni e percosse, anche documentati da chat e referti, sono stati ritenuti idonei a integrare il reato di maltrattamenti e a proseguire fino al momento dell'omicidio; la sussistenza del reato è valutata nel complesso probatorio senza che temporanei allontanamenti della vittima escludano la persistenza della relazione maltrattante.
art. 61, n. 4 cod. pen. (circostanza aggravante: aver agito con crudeltà)
La crudeltà è stata accertata in base alle modalità esecutive eccentriche rispetto a quanto strettamente necessario per uccidere (elevato numero di colpi e ferite) e per la presenza del figlio che ha assistito all'atto; il dolo d'impeto non esclude la configurabilità dell'aggravante se l'azione dimostra sofferenze aggiuntive e gratuità nel cagionarle.
art. 577, comma primo, n. 1 cod. pen. (aggravante della convivenza)
La convivenza è stata ritenuta sussistente nonostante temporanei allontanamenti: la giurisprudenza e la legge (modifiche del 2019) ammettono che forme di comunanza di vita non vengano meno per episodi transitori, per cui la temporanea separazione non esclude l'aggravante.
art. 576, comma primo, n. 5 cod. pen. (omicidio commesso in occasione di altro reato come i maltrattamenti)
Per questa aggravante è sufficiente la contestualità spazio-temporale tra maltrattamenti e omicidio; non è necessario un nesso finalistico: l'omicidio commesso in occasione di maltrattamenti integra l'aggravante quando tali condotte sono state poste in essere contestualmente o in un arco di continuità che le colleghi all'evento mortale.
art. 62-bis cod. pen. (circostanza attenuante speciale: ravvedimento o collaborazione)
La Corte ha ritenuto irrilevante la confessione dell'imputato dato il carattere del tutto formale/necessitato della stessa e l'assenza di un vero atteggiamento di resipiscenza; pertanto non ha giustificato la mitigazione prevista dall'art. 62-bis.
Massime di principio
- La sussistenza di maltrattamenti può essere provata in modo cumulativo attraverso chat, testimonianze, immagini e visite mediche: la valutazione del giudice deve essere unitaria e può estendersi fino al momento dell'evento omicidiario anche se la vittima si è temporaneamente allontanata.
- Temporanei allontanamenti della vittima non interrompono automaticamente lo stato di convivenza ai fini dell'aggravante: la continuità della relazione va valutata concretamente (comunicazioni, ritorni, progetto comune).
- L'aggravante per futili motivi richiede la verifica della sproporzione oggettiva tra il motivo e il risultato e dell'uso del presunto motivo come pretesto per uno sfogo criminale: motivi riconducibili a dinamiche di controllo e umiliazione della partner possono rientrare in questa fattispecie.
- La crudeltà si valuta sulle modalità esecutive e su tutte le circostanze del caso (numero e localizzazione delle lesioni, gratuità delle sofferenze, presenza di terzi, in particolare minori); il dolo d'impeto non esclude la sua configurabilità.
- La confessione o il consenso all'acquisizione di atti non garantiscono automaticamente attenuanti se mancano elementi di sincero ravvedimento o altri segni positivi di personalità.
- In tema di omicidio commesso in occasione di altri reati (es. maltrattamenti), non è necessario un collegamento finalistico: la mera contestualità spazio-temporale può giustificare l'aggravante.
- Il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato: la Corte non può rivedere librettisticamente la valutazione probatoria dei fatti salvo vizi manifesti di illogicità, contraddittorietà o omissione di motivazione; le decisioni conformi di primo grado e appello costituiscono un solido corpo argomentativo (doppia conforme).
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