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Parere

Parere n. 825/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Claudio Macrì contro il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, ex articolo 31 cod. proc. amm., sulla richiesta di attestazione di buon esito dei lavori eseguiti su beni culturali;

Giustizia amministrativa202400917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’accertamento dell’obbligo della Soprintendenza di provvedere sulla richiesta di attestazione di buon esito di lavori di restauro eseguiti su beni culturali.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’articolo 31 del codice del processo amministrativo, l’accertamento dell’obbligo della Soprintendenza di rilasciare i certificati di esecuzione dei lavori relativi a una pluralità di interventi di restauro su beni culturali, necessari alla qualificazione dell’impresa per l’affidamento di lavori nel settore. Ha dedotto la violazione dell’articolo 2 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 8, comma 7, lettera a), del d.P.R. n. 207/2010, applicabile ratione temporis, lamentando l’inerzia dell’Amministrazione nonostante reiterate istanze e una diffida dell’ANAC. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso straordinario, sostenendo che tale rimedio non consente di agire contro il silenzio-inadempimento, nonché la tardività del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza, rilevando che la Soprintendenza si era attivata per recuperare la documentazione e che l’attività richiesta avrebbe natura materiale e non provvedimentale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in base all’articolo 8 del d.P.R. n. 1199/1971 e secondo la giurisprudenza costante della Sezione, ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi, dirette alla loro eliminazione dal mondo giuridico. Restano quindi estranee al suo ambito sia le domande di accertamento sia quelle di condanna, comprese le domande dirette ad accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. L’azione contro il silenzio è stata introdotta successivamente al d.P.R. n. 1199/1971, dapprima con l’articolo 21-bis della legge n. 1034/1971 e attualmente con l’articolo 117 del codice del processo amministrativo, ma non è contemplata dalla disciplina del ricorso straordinario. Il parere della Sezione II n. 1517/2018, invocato dal ricorrente, è stato ritenuto non pertinente e isolato, poiché riguardava una domanda di annullamento parziale di un atto amministrativo e non una domanda di accertamento dell’inerzia. Non sono state esaminate nel merito le ulteriori eccezioni e deduzioni.

Osservazioni

Natura impugnatoria del ricorso straordinario

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica consente esclusivamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi e non può essere utilizzato per introdurre domande di mero accertamento o di condanna.

Azione contro il silenzio-inadempimento

È inammissibile nel ricorso straordinario la domanda diretta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inerzia dell’Amministrazione su un’istanza del privato. L’azione avverso il silenzio, disciplinata attualmente dall’articolo 117 del codice del processo amministrativo, non è contemplata dal d.P.R. n. 1199/1971.

Rilevanza del parere della Sezione II n. 1517/2018

Il precedente richiamato dal ricorrente non è pertinente, poiché riguardava l’annullamento parziale di un provvedimento amministrativo e non l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia; inoltre, per la sua peculiarità, è rimasto isolato rispetto alla giurisprudenza più recente.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione conferisce al ricorso straordinario natura tipicamente impugnatoria, limitandolo alle azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi.

  • art. 31 d.lgs. n. 104/2010

    È stato invocato dal ricorrente quale fondamento dell’azione per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ma tale azione non è esperibile mediante ricorso straordinario.

  • art. 117 d.lgs. n. 104/2010

    Disciplina l’azione avverso il silenzio-inadempimento, rimedio distinto e non ricompreso nel perimetro del ricorso straordinario.

  • art. 21-bis l. n. 1034/1971

    Ha introdotto nell’ordinamento l’azione contro il silenzio successivamente all’adozione del d.P.R. n. 1199/1971.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente in relazione all’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento, ma la relativa pretesa non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del mezzo utilizzato.

  • art. 8, comma 7, lettera a), d.P.R. n. 207/2010

    È stato richiamato dal ricorrente quale fonte dell’obbligo di rilascio della certificazione relativa ai lavori eseguiti; la questione sostanziale non è stata esaminata, essendo stata ritenuta inammissibile l’azione proposta.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi.
  • Nel ricorso straordinario non sono proponibili domande di mero accertamento né domande di condanna, anche quando siano collegate all’esercizio di poteri amministrativi.
  • La domanda diretta ad accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento e l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere deve essere proposta mediante l’azione disciplinata dall’articolo 117 del codice del processo amministrativo e non mediante ricorso straordinario.
  • Un precedente relativo all’annullamento parziale di un provvedimento, con indicazioni sul contenuto della successiva attività amministrativa, non rende ammissibile nel ricorso straordinario una distinta domanda di accertamento dell’inerzia amministrativa.

Inammissibilità del ricorso straordinario contro il silenzio della Soprintendenza

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’impresa individuale contro il Ministero della Cultura e la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone. Il ricorrente chiedeva l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di rilasciare attestazioni di buon esito relative a lavori di restauro eseguiti su beni culturali.

La richiesta dell’impresa

Il ricorrente ha dichiarato di avere eseguito, quale appaltatore o subappaltatore, più di trenta interventi di restauro su beni culturali e di non avere ottenuto i relativi certificati di esecuzione dei lavori. Dopo reiterate richieste alla Soprintendenza e una diffida dell’ANAC, l’Amministrazione aveva comunicato di non poter rispettare il termine assegnato, senza rilasciare i certificati.

L’impresa ha sostenuto che tale inerzia violasse l’articolo 2 della legge n. 241/1990 e l’articolo 8, comma 7, lettera a), del d.P.R. n. 207/2010, chiedendo, ai sensi dell’articolo 31 del codice del processo amministrativo, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e il rilascio delle certificazioni necessarie alla qualificazione per lavori su beni culturali.

Posizione del Ministero

Il Ministero della Cultura ha eccepito in via principale l’inammissibilità del ricorso, poiché il ricorso straordinario non sarebbe utilizzabile per contestare il silenzio-inadempimento. Ha inoltre dedotto la tardività del ricorso, assumendo che il termine annuale dovesse decorrere dalle prime istanze dell’interessato.

In subordine, il Ministero ha sostenuto l’infondatezza della pretesa, rilevando che la Soprintendenza non era rimasta completamente inattiva, essendosi attivata per reperire la documentazione relativa a lavori anche risalenti nel tempo, e che l’attività richiesta avrebbe avuto natura materiale anziché provvedimentale.

Natura del ricorso straordinario

La Sezione ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui l’articolo 8 del d.P.R. n. 1199/1971 attribuisce al ricorso straordinario natura tipicamente impugnatoria. Il rimedio è diretto esclusivamente all’annullamento di provvedimenti amministrativi, cioè all’eliminazione dal mondo giuridico degli atti impugnati mediante una pronuncia caducatoria.

Ne consegue che non possono essere introdotte con ricorso straordinario:

  • domande di mero accertamento;
  • domande di condanna;
  • domande dirette ad accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.

Distinzione dall’azione contro il silenzio

L’azione avverso il silenzio è stata introdotta nell’ordinamento dall’articolo 21-bis della legge n. 1034/1971, aggiunto dall’articolo 2 della legge n. 205/2000, ed è attualmente disciplinata dall’articolo 117 del codice del processo amministrativo, approvato con il d.lgs. n. 104/2010.

Tale disciplina è successiva al d.P.R. n. 1199/1971 e non è ricompresa nella struttura del ricorso straordinario. Il principio di effettività della tutela invocato dal ricorrente non consente quindi di ampliare, in via interpretativa, l’oggetto del rimedio straordinario oltre le azioni caducatorie.

Precedente richiamato dal ricorrente

La Sezione ha escluso la pertinenza del parere della Sezione II n. 1517/2018. Quel precedente riguardava infatti una domanda di annullamento parziale di un atto amministrativo, con indicazioni sul contenuto della successiva decisione amministrativa, e non una domanda autonoma di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia.

Il precedente è stato inoltre qualificato come isolato, in considerazione della giurisprudenza più recente della Sezione, compresi i pareri n. 502/2026, n. 1349/2025, n. 443/2026, n. 328/2026, n. 1438/2025, n. 183/2025 e n. 1556/2020, nonché del parere n. 10/2025 della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Conclusione

Poiché il ricorrente non aveva impugnato un provvedimento amministrativo, ma aveva proposto una domanda di accertamento dell’obbligo della Soprintendenza di provvedere e di rilasciare certificazioni, la Sezione ha ritenuto il ricorso estraneo all’ambito oggettivo del ricorso straordinario.

Il Consiglio di Stato ha pertanto espresso il parere che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato inammissibile, senza esaminare nel merito la dedotta violazione dell’obbligo di provvedere, la natura dell’attività richiesta, la tardività e le ulteriori questioni sostanziali prospettate.

Come è indicizzato

MaterieArcheologia e vincoli archeologiciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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