Cassazione Civile, Ordinanza n. 23380/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento di quattro assegni bancari non trasferibili, per un importo complessivo di euro 7.040,00, incassati da un soggetto diverso dai legittimi beneficiari dopo una contraffazione dei titoli mediante sostituzione del nome del prenditore. La società emittente e poi nuovamente pagante agli effettivi creditori ha convenuto la banca chiedendo l’accertamento della responsabilità dell’istituto per l’indebito pagamento e la restituzione di quanto corrisposto, con interessi e rivalutazione. In primo grado la domanda è stata accolta. In appello la banca ha contestato la propria responsabilità e la Corte territoriale, pur confermando la colpa dell’operatore bancario nell’identificazione del presentatore, ha ritenuto concorrente la colpa della società per avere spedito gli assegni con posta ordinaria, facendo applicazione dei principi delle Sezioni Unite sul concorso colposo del mittente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 352 c.p.c. in relazione all’art. 190 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello, dopo aver rimesso la causa sul ruolo e fissato una nuova udienza di precisazione delle conclusioni, non aveva concesso alle parti i termini per comparse conclusionali e memorie di replica, nonostante espressa richiesta e nonostante l’intervenuta novità giurisprudenziale delle Sezioni Unite; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 1227 c.c. per avere la sentenza d’appello ravvisato un concorso di colpa della mittente nella spedizione degli assegni per posta ordinaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la sentenza d’appello per mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. dopo la rimessione della causa sul ruolo e la nuova precisazione delle conclusioni, senza rinuncia delle parti ai termini stessi. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di concorso colposo del mittente che utilizzi la posta ordinaria per l’invio di assegni non trasferibili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 352 c.p.c.
la rimessione della causa sul ruolo e la successiva nuova trattazione non esonerano il giudice dal rispetto delle garanzie difensive connesse alla fase decisoria, se non vi sia rinuncia ai termini finali
art. 190 c.p.c.
i termini per comparse conclusionali e memorie di replica, una volta non rinunciati, devono essere concessi; la loro omissione integra nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa
art. 360 n. 3 c.p.c.
è la norma processuale evocata per censurare la violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360 bis c.p.c.
il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e non sono offerti argomenti idonei a mutare orientamento
art. 1227 c.c.
la spedizione per posta ordinaria di assegni non trasferibili può integrare concorso colposo del mittente nella produzione del danno, se la modalità di invio ha esposto volontariamente il mittente a un rischio maggiore
art. 83, comma 7, lett. h, D.L. 18/2020
richiamato come base del rinvio della causa a trattazione scritta e della successiva precisazione delle conclusioni
Sez. U, sent. n. 9769/2020
la spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile è condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente in caso di sottrazione e indebito incasso
Sez. U, sent. n. 9770/2020
richiamata come parte del medesimo orientamento delle Sezioni Unite sul tema degli assegni non trasferibili inviati per posta
Sez. U, sent. n. 10079/2020
richiamata come parte del medesimo orientamento delle Sezioni Unite sul tema degli assegni non trasferibili inviati per posta
Sez. U, sent. n. 36596/2021
la mancata assegnazione dei termini finali o la decisione anticipata comporta di per sé nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa
Massime di principio
- Se il giudice trattiene la causa in decisione senza concedere i termini per comparse conclusionali e memorie di replica, oppure decide prima della loro scadenza, la sentenza è nulla per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, senza che la parte debba indicare specifiche difese precluse.
- La rimessione della causa sul ruolo e la fissazione di una nuova udienza di precisazione delle conclusioni non eliminano, di per sé, il diritto delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c., salvo rinuncia espressa.
- La spedizione di assegni non trasferibili mediante posta ordinaria può integrare concorso colposo del mittente nel danno derivante da sottrazione e incasso abusivo, perché espone il mittente a un rischio maggiore rispetto a modalità di invio più sicure e gli impedisce di attivarsi tempestivamente in caso di anomalia.
- Quando la decisione di merito si conforma a un orientamento consolidato delle Sezioni Unite, il motivo di ricorso che sollecita una diversa soluzione interpretativa è inammissibile se non offre argomenti idonei a superare tale orientamento.
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