Sentenza n. 2278/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, ma liquidato in 500 euro le spese del primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto dal giudice civile il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente, con accredito complessivo di 2.000 euro per gli anni scolastici richiesti. Non avendo il Ministero dato esecuzione alla pronuncia, aveva promosso giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Liguria, che aveva accolto il ricorso ordinando al Ministero di costituire la carta elettronica entro sessanta giorni, liquidando tuttavia le spese di lite nella misura di soli 500 euro. L’appello riguardava esclusivamente il capo relativo alle spese ed era fondato sulla violazione del principio di soccombenza, degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 26 c.p.a., nonché sulla lesione del decoro professionale e sull’inosservanza dei parametri tariffari previsti dalla disciplina forense.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha rilevato che nel processo amministrativo le spese seguono ordinariamente la soccombenza e che il giudice deve fornire una motivazione specifica quando intenda discostarsi da tale regola. Pur riconoscendo al giudice ampia discrezionalità nella quantificazione, ha escluso la possibilità di liquidare somme meramente simboliche o abnormemente esigue, lesive del decoro professionale. La liquidazione di 500 euro, non motivata e inferiore ai valori ritenuti applicabili per lo scaglione di riferimento anche considerando la riduzione prevista dai parametri, è stata quindi ritenuta illegittima. In riforma, le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado sono state liquidate in 800 euro, oltre accessori, spese generali, contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in 300 euro, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 c.p.a.
La regolazione delle spese nel processo amministrativo segue, in via generale, il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dall’art. 26 c.p.a., fonda il principio secondo cui le spese devono essere poste a carico della parte soccombente.
art. 92 c.p.c.
È richiamato quale parametro della disciplina della compensazione e della regolazione delle spese.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché il richiamo sia idoneo a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Ammette una motivazione sintetica fondata sul punto risolutivo o su un precedente conforme.
art. 3, comma 2, c.p.a.
Impone il rispetto del principio di sintesi nella motivazione della decisione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio della carta elettronica per il docente, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza del giudice del lavoro.
art. 4, comma 4, d.m. 147/2022
Prevede una riduzione dei valori parametrici, la cui applicazione non consente tuttavia di scendere fino a una liquidazione meramente simbolica o lesiva del decoro professionale.
d.m. 55/2014
Stabilisce i parametri forensi richiamati come riferimento per la verifica della congruità della liquidazione delle spese.
d.m. 37/2018
Modifica i parametri forensi e viene richiamato nel quadro normativo relativo alle soglie minime di liquidazione.
art. 2233 c.c.
È richiamato quale disposizione posta a tutela del decoro professionale nella determinazione del compenso del professionista.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue ordinariamente il principio della soccombenza; il giudice deve fornire una motivazione specifica quando intenda discostarsene per ragioni diverse dall’esito della lite.
- La discrezionalità del giudice nella quantificazione delle spese processuali incontra il limite del divieto di liquidare somme simboliche, manifestamente esigue o comunque lesive del decoro professionale.
- La liquidazione delle spese non può essere ritenuta legittima quando, in assenza di motivazione, si collochi al di sotto dei valori parametrici applicabili anche dopo l’eventuale riduzione prevista dalla disciplina forense.
- Quando è impugnato esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, il valore della controversia in appello è costituito dalle sole spese liquidate o controverse nel primo grado.
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