Cassazione Penale, Sentenza n. 27641/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva assolto da un capo di imputazione (art. 189, comma 7, Cod. Strada) ma lo aveva confermato colpevole per il residuo reato (art. 189, comma 6, Cod. Strada) relativo a un incidente del 10 dicembre 2016. Il ricorso denunciava tre motivi: 1) vizio di motivazione circa l'addebito di aver provocato l'incidente; 2) violazione di legge per l'omessa ottemperanza all'obbligo di fermarsi; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che, durante il procedimento, il ricorrente è deceduto (certificato di morte del 21/03/2022 acquisito il 19/05/2022). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per morte dell'imputato ai sensi dell'art. 150 c.p.; la Corte ha inoltre precisato che è preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2. Pertanto non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso e la statuizione impugnata è annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 150 c.p.
La morte dell'imputato determina l'estinzione del reato; quando ciò avviene nel corso del procedimento, le statuizioni penali devono essere annullate senza rinvio.
art. 129 c.p.p., comma 2
Quando il reato è estinto per cause sopravvenute (qui la morte), è preclusa una pronuncia di proscioglimento nel merito: il giudice non può decidere il merito con una proscioglimento sostitutiva, dovendo invece annullare la sentenza impugnata.
art. 189 Codice della Strada
Le norme oggetto della vicenda disciplinano le fattispecie di guida sotto l'effetto di sostanze/violenze conseguenti ad incidenti e l'obbligo di fermarsi; la Corte non ha esaminato nel merito la loro applicazione a causa dell'estinzione del reato per morte dell'imputato.
Massime di principio
- Se l'imputato muore durante il corso del procedimento penale, il reato si estingue ai sensi dell'art. 150 c.p. e il procedimento penale si estingue: le decisioni penali impugnate vanno annullate senza rinvio.
- Quando è intervenuta l'estinzione del reato per causa sopravvenuta (es. morte), il giudice di legittimità non può sostituire tale estinzione con una pronuncia nel merito (proscioglimento); l'atto da adottare è l'annullamento senza rinvio ex art. 129 c.p.p., comma 2.
- La parte interessata (difensore o altra parte) deve documentalmente provare il decesso (es. certificato di morte) perché il giudice possa dichiarare l'estinzione e adottare il relativo provvedimento.
- L'estinzione del reato per morte riguarda la responsabilità penale: questioni civili (azioni risarcitorie, responsabilità civile) possono sopravvivere e vanno valutate separatamente.
- In casi analoghi, non essendo possibile ottenere un accertamento di innocenza sul piano penale (proscioglimento nel merito) dopo la morte, la tutela difensiva si limita alla cessazione del procedimento penale e agli effetti che ne derivano.
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