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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23354/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La lite nasce da un sinistro stradale avvenuto a Roma, nel quale il veicolo condotto dal figlio del ricorrente, in attesa di entrare in un parcheggio, fu tamponato da tergo da altro veicolo assicurato presso la resistente e condotto/proprietà di un terzo intimato. In primo grado il Giudice di Pace riconobbe un risarcimento solo parziale; in appello il Tribunale, ritenuta non provata l’esatta dinamica del sinistro da nessuna delle parti, applicò la presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c. e liquidò un importo maggiore. Il ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: 1) violazione di norme del codice della strada, dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 2735 c.c., sostenendo che, in presenza di tamponamento da tergo e dichiarazione confessoria del tamponante, doveva presumersi l’esclusiva colpa del veicolo che tampona; 2) violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c., censurando la ritenuta inattendibilità di un testimone e la valorizzazione del rapporto della polizia municipale; 3) violazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c. e 2735 c.c., per omesso esame della dichiarazione confessoria resa nell’immediatezza dal conducente del veicolo tamponante; 4) violazione della disciplina tariffaria e fiscale delle spese professionali, per non avere il Tribunale aggiunto agli importi riconosciuti per spese stragiudiziali gli accessori di legge (spese forfettarie, CPA e IVA).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato, per più censure, la carenza di specificità e il mancato rispetto dell’onere di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., nonché l’inidonea deduzione del vizio ex art. 132 c.p.c. sulla base di elementi esterni alla sentenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., alla somma in favore della Cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2054 c.c.

    La presunzione di pari responsabilità è applicabile quando non sia provata l’esatta dinamica del sinistro; la parte ricorrente non può pretenderne in cassazione una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 2735 c.c.

    La dedotta efficacia confessoria di una dichiarazione deve essere specificamente illustrata e non può essere invocata in modo generico per sollecitare una rivalutazione del fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione della violazione del principio di disponibilità delle prove è inammissibile se in realtà mira a rivalutare il materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non è ammissibile quando mira solo a sostituire l’apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente deve essere dedotto correttamente e non mediante elementi estranei alla sentenza; nel caso concreto la censura è stata ritenuta impropria.

  • art. 2700 c.c.

    Il ricorso non ha validamente contestato l’efficacia probatoria attribuita al rapporto della polizia municipale, ma ha chiesto una nuova valutazione del fatto.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Gli elementi di prova richiamati in ricorso devono essere specificamente riprodotti o localizzati; la mancata osservanza dell’onere di autosufficienza rende la censura inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta accelerata può fondarsi sulla manifesta inammissibilità dei motivi; in caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato anche a somme ulteriori.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    È stata applicata una condanna al pagamento di una somma ulteriore a titolo sanzionatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.M. 55/2014

    Richiamato nel quarto motivo per sostenere la spettanza degli accessori sulle spese professionali.

  • d.M. 37/18

    Citato nel quarto motivo quale modifica parziale della disciplina tariffaria.

  • d.P.R. n. 633 del 1972

    Citato nel quarto motivo in relazione all’IVA dovuta sugli accessori di legge.

  • L. 576/80

    Citata nel quarto motivo per il compenso professionale e i relativi accessori.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente veicolate come violazioni di legge in richieste di nuova valutazione del merito e delle prove: l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito.
  • La doglianza sulla responsabilità da sinistro stradale è inammissibile quando, anziché denunciare un errore di sussunzione, mira a rimettere in discussione la ricostruzione della dinamica già operata dal giudice di merito.
  • L’efficacia di una dichiarazione come confessione deve essere dedotta in modo specifico, spiegando il contenuto decisivo della dichiarazione stessa; non basta richiamarla in modo apodittico o insieme ad altre prove per ottenere una rivalutazione del fatto.
  • Il vizio di motivazione apparente o di omesso esame non può essere articolato mediante il richiamo a elementi probatori esterni alla sentenza senza precisa localizzazione e trascrizione, in difetto del requisito di specificità e dell’onere di autosufficienza del ricorso.
  • La censura relativa alle spese stragiudiziali e ai relativi accessori deve indicare con precisione il titolo della domanda e il contenuto della richiesta; in mancanza, la questione resta indefinita e non scrutinabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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