Cassazione Civile, Ordinanza n. 23354/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La lite nasce da un sinistro stradale avvenuto a Roma, nel quale il veicolo condotto dal figlio del ricorrente, in attesa di entrare in un parcheggio, fu tamponato da tergo da altro veicolo assicurato presso la resistente e condotto/proprietà di un terzo intimato. In primo grado il Giudice di Pace riconobbe un risarcimento solo parziale; in appello il Tribunale, ritenuta non provata l’esatta dinamica del sinistro da nessuna delle parti, applicò la presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c. e liquidò un importo maggiore. Il ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: 1) violazione di norme del codice della strada, dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 2735 c.c., sostenendo che, in presenza di tamponamento da tergo e dichiarazione confessoria del tamponante, doveva presumersi l’esclusiva colpa del veicolo che tampona; 2) violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c., censurando la ritenuta inattendibilità di un testimone e la valorizzazione del rapporto della polizia municipale; 3) violazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c. e 2735 c.c., per omesso esame della dichiarazione confessoria resa nell’immediatezza dal conducente del veicolo tamponante; 4) violazione della disciplina tariffaria e fiscale delle spese professionali, per non avere il Tribunale aggiunto agli importi riconosciuti per spese stragiudiziali gli accessori di legge (spese forfettarie, CPA e IVA).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato, per più censure, la carenza di specificità e il mancato rispetto dell’onere di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., nonché l’inidonea deduzione del vizio ex art. 132 c.p.c. sulla base di elementi esterni alla sentenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., alla somma in favore della Cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2054 c.c.
La presunzione di pari responsabilità è applicabile quando non sia provata l’esatta dinamica del sinistro; la parte ricorrente non può pretenderne in cassazione una diversa ricostruzione fattuale.
art. 2735 c.c.
La dedotta efficacia confessoria di una dichiarazione deve essere specificamente illustrata e non può essere invocata in modo generico per sollecitare una rivalutazione del fatto.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove.
art. 115 c.p.c.
La deduzione della violazione del principio di disponibilità delle prove è inammissibile se in realtà mira a rivalutare il materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La doglianza sulla valutazione delle prove non è ammissibile quando mira solo a sostituire l’apprezzamento del giudice di merito.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente deve essere dedotto correttamente e non mediante elementi estranei alla sentenza; nel caso concreto la censura è stata ritenuta impropria.
art. 2700 c.c.
Il ricorso non ha validamente contestato l’efficacia probatoria attribuita al rapporto della polizia municipale, ma ha chiesto una nuova valutazione del fatto.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Gli elementi di prova richiamati in ricorso devono essere specificamente riprodotti o localizzati; la mancata osservanza dell’onere di autosufficienza rende la censura inammissibile.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta accelerata può fondarsi sulla manifesta inammissibilità dei motivi; in caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato anche a somme ulteriori.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
È stata applicata una condanna al pagamento di una somma ulteriore a titolo sanzionatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.M. 55/2014
Richiamato nel quarto motivo per sostenere la spettanza degli accessori sulle spese professionali.
d.M. 37/18
Citato nel quarto motivo quale modifica parziale della disciplina tariffaria.
d.P.R. n. 633 del 1972
Citato nel quarto motivo in relazione all’IVA dovuta sugli accessori di legge.
L. 576/80
Citata nel quarto motivo per il compenso professionale e i relativi accessori.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente veicolate come violazioni di legge in richieste di nuova valutazione del merito e delle prove: l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito.
- La doglianza sulla responsabilità da sinistro stradale è inammissibile quando, anziché denunciare un errore di sussunzione, mira a rimettere in discussione la ricostruzione della dinamica già operata dal giudice di merito.
- L’efficacia di una dichiarazione come confessione deve essere dedotta in modo specifico, spiegando il contenuto decisivo della dichiarazione stessa; non basta richiamarla in modo apodittico o insieme ad altre prove per ottenere una rivalutazione del fatto.
- Il vizio di motivazione apparente o di omesso esame non può essere articolato mediante il richiamo a elementi probatori esterni alla sentenza senza precisa localizzazione e trascrizione, in difetto del requisito di specificità e dell’onere di autosufficienza del ricorso.
- La censura relativa alle spese stragiudiziali e ai relativi accessori deve indicare con precisione il titolo della domanda e il contenuto della richiesta; in mancanza, la questione resta indefinita e non scrutinabile in cassazione.
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