Cassazione Civile, Ordinanza n. 08898/2025 del 03/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da lavori di somma urgenza per l'irrigazione affidati da un consorzio a un'ATI composta da due imprese, una delle quali era capogruppo e mandataria. Il committente principale aveva contestato vizi e incompletezze dell'impianto, chiedendo interventi di adeguamento e completamento. La capogruppo sosteneva che i vizi riguardassero lavorazioni di competenza dell'altra impresa dell'ATI, in parte sub-appaltate al ricorrente, e chiedeva il rimborso delle somme spese per affidare a terzi i lavori di ripristino. Il sub-appaltatore, a sua volta, era stato destinatario in precedenza di un decreto ingiuntivo per il corrispettivo delle opere subappaltate; nel successivo giudizio di opposizione era intervenuta una sentenza di cessazione della materia del contendere con revoca del decreto. Nel presente giudizio la corte d'appello ha ritenuto che non vi fosse giudicato impeditivo sull'azione di garanzia e ha accolto la domanda di rimborso. Con il ricorso per cassazione il sub-appaltatore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la precedente sentenza definitiva di cessazione della materia del contendere avesse coperto anche l'accertamento sulla fondatezza del credito e precluso ogni ulteriore azione per vizi; 2) violazione degli artt. 1669 e 1670 c.c., oltre a vizi motivazionali, lamentando che la denuncia dei vizi non sarebbe stata validamente proposta dal sub-committente, che la corte d'appello avrebbe erroneamente valorizzato comunicazioni del committente principale e che la liquidazione del danno sarebbe stata immotivata e basata sul mero costo sostenuto per lavori affidati a terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha chiarito che la precedente sentenza di cessazione della materia del contendere non aveva efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa di pagamento del corrispettivo o sulle questioni relative ai vizi dell'opera, ma solo sulla sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione di quel giudizio. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sulla decadenza ex art. 1670 c.c. perché la questione non risultava dedotta nei gradi di merito né autosufficientemente indicata nel ricorso, e comunque infondata perché la corte territoriale aveva usato le denunce del committente principale non per affermare una rituale denuncia di vizi da parte del sub-committente, ma per provare la conoscenza dei vizi da parte del sub-appaltatore e il suo perdurante inadempimento. È stata poi ritenuta infondata la censura sul quantum, poiché il costo di affidamento a terzi dei lavori di adeguamento era stato correlato al persistente mancato intervento del sub-appaltatore, che non aveva offerto prova contraria né aveva contestato specificamente la ricostruzione dei fatti. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato non può essere esteso oltre l'oggetto effettivamente deciso; la sentenza di cessazione della materia del contendere non produce giudicato sostanziale sulla pretesa, ma solo sulla sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 324 c.p.c.
La definitività della sentenza non basta, da sola, a trasformare una pronuncia di cessazione della materia del contendere in giudicato sul merito della pretesa originaria.
art. 1669 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva; la decisione ruota invece sulla responsabilità contrattuale per vizi dell'opera e sulla presunzione di colpa dell'appaltatore.
art. 1670 c.c.
La decadenza dalla garanzia per vizi non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita tempestivamente; in cassazione la sua deduzione è inammissibile se non risulta trattata nei gradi di merito e non è specificamente localizzata negli atti.
art. 132, n. 4), c.p.c.
La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente sulla base fattuale e giuridica della condanna.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse affetto da difetto assoluto di motivazione.
art. 111 Cost.
Evocato come parametro del dovere di motivazione, ma non ritenuto violato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02
Sussistendo il rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/02
Richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La pronuncia di cessazione della materia del contendere nel processo civile ordinario non è, di regola, idonea a formare giudicato sostanziale sulla fondatezza della pretesa originaria; essa produce giudicato solo sulla sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione.
- Se una questione giuridica non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la deduca in cassazione deve allegarne la previa proposizione nei gradi di merito e indicare specificamente in quali atti sia stata sollevata, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
- La decadenza dalla garanzia per vizi dell'opera non è rilevabile d'ufficio e deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata nel giudizio di merito.
- In materia di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera è di natura contrattuale e la colpa si presume sino a prova contraria.
- Ai fini della liquidazione del danno da rimborso delle spese di ripristino, il giudice può commisurare l'importo all'esborso sostenuto per affidare i lavori a terzi quando il mancato adempimento dell'obbligato e la conoscenza dei vizi risultino adeguatamente accertati.
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