Ordinanza n. 580/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determina Dirigenziale n. 4999 del 26/11/2025 recante l'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies L. n. 241/90 della Determina Dirigenziale n. 2814 del 23/06/2025; di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo degli interessi giuridici della ricorrente, come la risoluzione del contratto per "grave inadempimento E PER LA DECLARATORIA c) in via subordinata, del diritto della società ricorrente al risarcimento del danno, in particolare, per le spese sostenute e oggetto di fattura insoluta, per il riconoscimento dei danni all’apparecchio fornito reso inutilizzabile per esclusiva colpa della P.A. nonché mancato guadagno conseguente alla non esecuzione della fornitura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione di una fornitura in service di apparecchiature e materiali sanitari
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determina dirigenziale con cui l’ASL ha annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, la precedente determina di aggiudicazione della fornitura in service per 24 mesi di due aspiratori a circuito chiuso, con materiali di consumo e manutenzione full risk, destinati a strutture ospedaliere. In via subordinata ha chiesto il risarcimento delle spese sostenute e oggetto di fattura insoluta, dei danni arrecati all’apparecchio fornito e del mancato guadagno derivante dalla mancata esecuzione della fornitura. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’autotutela, sostenendo che l’amministrazione avrebbe agito per il mero ripristino della legalità, senza una comparazione tra interesse pubblico e interessi privati. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assumendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva dell’appalto e spettasse quindi al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, poiché la controversia riguarda la legittimità dell’esercizio di un potere autoritativo di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, fondato su un vizio originario della fase di scelta del contraente. Non si tratta invece di contestazioni relative all’inadempimento di obblighi contrattuali nella fase esecutiva, che avrebbero potuto riguardare la risoluzione del contratto e la giurisdizione ordinaria. In sede cautelare il TAR ha ritenuto, a sommaria cognizione, non ravvisabili i vizi denunciati: l’offerta della ricorrente risultava ab origine difforme dalla lex specialis e dal capitolato tecnico, in particolare quanto alla fornitura annuale di 500 kit monouso e 250 flaconi di disinfettante. La prosecuzione del contratto avrebbe inoltre esposto il reparto a un rischio clinico e operativo. È stata quindi respinta la domanda cautelare per mancanza dei presupposti richiesti, con compensazione delle spese. Il giudizio di merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 23 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
“Il presupposto dell'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies, l. n. 241/1990 è rappresentato dall'accertamento, da parte dell'Amministrazione, dell'invalidità del provvedimento di primo grado.”
L’annullamento d’ufficio presuppone l’accertamento dell’invalidità originaria dell’atto; nel caso concreto tale presupposto è stato ravvisato nella difformità dell’offerta rispetto alla lex specialis e al capitolato tecnico.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta perché, alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, non risultavano sussistenti i presupposti per la misura.
Massime di principio
- La controversia sull’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, adottato per rimuovere un vizio originario della procedura di scelta del contraente, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo; appartengono invece alla fase esecutiva e alla giurisdizione ordinaria le controversie relative all’inadempimento di obblighi contrattuali e alla conseguente risoluzione del contratto.
- L’amministrazione può annullare d’ufficio anche un’aggiudicazione definitiva quando accerti l’illegittimità originaria dell’atto o della procedura, distinguendo tale potere dalla revoca, fondata su sopravvenienze o su una diversa valutazione di opportunità dell’interesse pubblico.
- In sede cautelare, la difformità oggettiva dell’offerta rispetto alle prescrizioni tecniche della lex specialis può escludere il fumus boni iuris della domanda di annullamento dell’autotutela, soprattutto quando la prosecuzione del rapporto comporti un rischio clinico od operativo per l’amministrazione.
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