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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24350/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame dell'Aquila che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di estorsione. Il ricorrente deduce: (i) vizio di motivazione per presunta insufficienza dei gravi indizi e per contraddizioni/discrepanze tra dichiarazioni rese nelle diverse fasi (incidente probatorio vs SIT), contestando la coerenza tra tali dichiarazioni e l'impianto accusatorio; (ii) vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, sostenendo che il tempo intercorso dai fatti e la mancanza di rapporti con altri indagati o soggetti coinvolti rendono non attuali le esigenze cautelari e scongiurano il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è respinto per inammissibilità ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., perché la censura era generica e priva dei necessari riferimenti puntuali ai passaggi decisionali contestati, limitandosi a lamentele sommari senza indicare omissioni o illogicità specifiche. Il secondo motivo è ritenuto manifestamente infondato: il giudice ha valutato come adeguata e congrua la motivazione del Tribunale del Riesame che ha valorizzato la professionalità e il ruolo dell'indagato, collegandoli logicamente al concreto rischio che egli possa agevolare nuovamente l'illecito (anche in altro contesto); il tempo trascorso non è stato ritenuto idoneo a escludere l'attualità del pericolo, per la natura non facilmente rilevabile delle condotte e per le specifiche competenze acquisite dall'indagato. Per l'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Ha disciplinato le forme della trattazione del ricorso durante il periodo di emergenza; la corte rileva che la trattazione è avvenuta secondo tale norma.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Requisiti di motivazione e specificità delle censure nel ricorso per cassazione in materia di misure cautelari. La Corte ha ritenuto che il primo motivo non soddisfacesse tali requisiti perché generico e privo di riferimenti puntuali ai passaggi decisionali.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e l'eventuale somma da versare alla Cassa delle Ammende: applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza citata (orientamenti della Corte di Cassazione: Sez. 2, Sent. n. 30918/2015; Sez. 6, Ord. n. 10250/2017)

    Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01; Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - Rv. 272725 - 01

    Richiamati i principi secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e riferimenti puntuali ai passaggi decisionali; le critiche generiche non sono ammissibili poiché non permettono al giudice di comprendere l'esatto oggetto della censura.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari richiede censure precise e puntuali: non basta una critica generale alla motivazione, occorre indicare i passaggi specifici del provvedimento ritenuti viziati e spiegare perché tali vizi incidono sulla decisione.
  • Le discrepanze tra dichiarazioni non sono automaticamente idonee a travolgere il giudizio cautelare se il giudice ha dato una motivazione congrua che collega il quadro indiziario alla fondatezza della misura; bisogna dimostrare in modo circostanziato l'irragionevolezza o l'illogicità della valutazione probatoria.
  • La valutazione delle esigenze cautelari può fondarsi anche sulla professionalità, sul ruolo e sulle specifiche competenze dell'indagato: tali elementi possono giustificare il rischio di reiterazione anche se è trascorso del tempo dall'evento.
  • Il tempo trascorso non elimina automaticamente le esigenze cautelari quando le condotte sono di tipo 'capzioso' o non immediatamente rilevabili e quando l'indagato possiede competenze che potrebbero agevolare nuove condotte illecite.
  • In casi simili conviene nel ricorso indicare esattamente quali prove o passaggi motivazionali sarebbero contraddittori o omessi, proporre una lettura alternativa coerente e dimostrare l'inesistenza od obsolescenza delle esigenze cautelari con elementi fattuali concreti (es. cessazione di rapporti, perdita di ruoli/competenza, impossibilità materiale di reiterazione).

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