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Sentenza

Sentenza n. 1356/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima), 9 dicembre 2022, n. 16504, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202305042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’istanza di valutazione "ora per allora" per l’avanzamento al grado di primo aviere scelto e per la conseguente ricostruzione di carriera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militari)

Prevale il privato

La controversia

Gli interessati, arruolatisi tra il 1995 e il 1999 come volontari di truppa in servizio permanente e successivamente transitati nel ruolo dei sergenti mediante concorso interno, sostenevano di avere maturato, prima del transito, i requisiti per l’avanzamento al grado di primo aviere scelto. Con istanza del 17 febbraio 2016 chiedevano la valutazione "ora per allora" e la ricostruzione della carriera. Il Ministero respingeva la domanda ritenendo che le precedenti pronunce favorevoli avessero efficacia soltanto inter partes e affermando, genericamente, che alcuni richiedenti non possedevano l’anzianità minima. Il ricorso di primo grado deduceva travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione e violazione della disciplina sull’avanzamento. Il TAR lo dichiarava inammissibile, ritenendo non adeguatamente contestata la ragione relativa alla mancanza dell’anzianità minima per alcuni istanti e non sufficientemente specificati, per ciascun ricorrente, legittimazione e interesse. In appello, gli interessati contestavano l’erroneità della declaratoria di inammissibilità, la genericità del rilievo sull’anzianità e, nel merito, la qualificazione della loro istanza come richiesta di estensione del giudicato e l’esclusione dall’aliquota di avanzamento conseguente al transito nel ruolo dei sergenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma la sentenza del TAR. Sotto il profilo processuale, rileva che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico e che la domanda, pur proposta mediante impugnazione del diniego, riguarda sostanzialmente l’accertamento della pretesa all’avanzamento e alla ricostruzione di carriera. Non è quindi applicabile in modo rigidamente impugnatorio il principio secondo cui, contro un atto plurimotivato, devono essere contestate puntualmente tutte le ragioni autonomamente poste a fondamento dell’atto. Inoltre, il riferimento ministeriale ad "alcuni militari" privi dell’anzianità minima è generico, non individua i soggetti interessati né gli elementi fattuali, e non costituisce un’autonoma ratio decidendi sufficiente. Il ricorso collettivo era ammissibile perché fondato su una situazione fattuale omogenea e su un identico titolo giuridico, pur dovendo l’Amministrazione verificare concretamente i requisiti di ciascun interessato. Le allegazioni relative all’arruolamento, alla maturazione dell’anzianità, al mancato scrutinio e al successivo transito nel ruolo dei sergenti erano sufficienti a radicare legittimazione e interesse, senza richiedere un livello di dettaglio coincidente con la prova, soprattutto perché i dati matricolari erano nella disponibilità dell’Amministrazione. Nel merito, il Consiglio esclude che l’istanza mirasse all’estensione automatica di giudicati altrui: le precedenti sentenze erano richiamate come argomento interpretativo. Ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del d.lgs. n. 196/1995, l’inclusione nell’aliquota dipende dalla maturazione dei requisiti previsti e le cause di esclusione sono tassative; il transito in altro ruolo della medesima Amministrazione dopo concorso interno non è tra esse. Il diniego è quindi privo di fondamento normativo e viene annullato. L’Amministrazione deve procedere alla valutazione "ora per allora" delle singole posizioni, disponendo l’avanzamento e la ricostruzione di carriera solo per coloro che dimostrino di avere tempestivamente maturato i requisiti e non presentino ulteriori cause ostative. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    La controversia sul rapporto di lavoro del personale militare in regime di diritto pubblico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che conosce delle posizioni giuridiche soggettive connesse al rapporto.

  • art. 15 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196

    Rileva, insieme agli artt. 16 e 17, nella disciplina ratione temporis dell’avanzamento del personale militare.

  • art. 16 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196

    La maturazione dei requisiti previsti dalla disposizione costituisce il presupposto per l’inclusione nelle aliquote di avanzamento.

  • art. 17, comma 3, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196

    Le cause di esclusione dall’aliquota di avanzamento sono tassative; tra esse non rientra il transito in altro ruolo della medesima Amministrazione a seguito di concorso interno.

Massime di principio

  • Nelle controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva sui rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, l’impugnazione dell’atto amministrativo può costituire lo strumento processuale per far valere una più ampia pretesa sostanziale all’accertamento di una posizione connessa al rapporto; l’ammissibilità della domanda non può essere valutata secondo una logica meramente impugnatoria quando l’oggetto sostanziale comprende tale accertamento.
  • Un rilievo amministrativo formulato genericamente nei confronti di "alcuni" destinatari, senza individuare i soggetti interessati né gli elementi fattuali posti a fondamento, non integra un’autonoma ragione ostativa sufficientemente determinata per sorreggere il diniego o fondare l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • Il ricorso collettivo è ammissibile quando le pretese dei ricorrenti si fondano su una situazione fattuale omogenea e su un identico titolo giuridico; resta necessario verificare in concreto, per ciascun ricorrente, la sussistenza dei presupposti sostanziali della pretesa.
  • Ai fini dell’ammissibilità della domanda, le allegazioni devono esporre in modo sufficientemente chiaro i fatti costitutivi e l’interesse ad agire, ma non devono raggiungere il livello di dettaglio proprio della prova, soprattutto quando gli elementi necessari alla verifica sono nella disponibilità dell’amministrazione.
  • Quando la legge individua tassativamente le cause di esclusione da un’aliquota di avanzamento, l’amministrazione non può introdurne ulteriori in via interpretativa; il transito in altro ruolo della medesima amministrazione dopo concorso interno non esclude l’inclusione nell’aliquota se il militare ha già maturato i requisiti prescritti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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