Cassazione Penale, Sentenza n. 23010/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione di parziale modifica della sentenza di merito con due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo che i giudici non avrebbero specificato la riduzione applicata ai sensi dell'art. 56 cod. pen.; (2) errore materiale nel calcolo della pena, chiedendo la correzione poiché, in presenza della riduzione per la scelta del rito abbreviato, la pena da irrogare doveva essere di anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione e multa di euro 600,00, e non quella determinata dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato la censura sulla motivazione del trattamento sanzionatorio (primo motivo), ritenendo che la Corte di appello avesse adeguatamente indicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (valore dei telefoni sottratti, commissione dei reati in breve arco temporale, personalità negativa e commessa violazione durante misura cautelare). Ha invece accolto il secondo motivo, riconoscendo un errore materiale nel calcolo della pena in relazione alla riduzione per il rito abbreviato; ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione e multa di euro 600,00. Il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
menzionato nel motivo del ricorso come base della riduzione contestata
Il ricorrente ha invocato la riduzione ai sensi dell'art. 56 c.p.; la Corte ha ritenuto comunque che dovesse essere applicata la riduzione prevista per la scelta del rito abbreviato e ha corretto il calcolo della pena, annullando parzialmente la sentenza impugnata
art. 132 cod. pen.
citato nella motivazione della Corte come principio guida per la graduazione della pena
Richiama i criteri generali per la determinazione della pena; la Corte di Cassazione conferma che l'applicazione di tali criteri è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché non manifestamente arbitraria
art. 133 cod. pen.
citato nella motivazione della Corte come criterio per la valutazione delle circostanze
La Corte richiede che il giudice di merito dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; può farlo anche con formule sintetiche (es. "pena congrua"), salvo l'obbligo di motivazione più analitica quando la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
citato in relazione ai limiti del ricorso
Fissa i limiti entro i quali possono essere dedotte le censure in cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti da tale norma
Massime di principio
- La determinazione della pena è materia tipicamente discrezionale del giudice di merito: in cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito della scelta sanzionatoria se non in presenza di arbitrarietà o ragionamento illogico.
- Per la motivazione della pena è sufficiente, in molti casi, il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. anche con formule sintetiche (es. "pena congrua"); è invece necessaria motivazione dettagliata quando la pena sia di molto superiore alla misura media edittale.
- Se la pena è inferiore alla media edittale, non è richiesta una motivazione analitica e diffusa, purché risultino comunque indicati elementi determinanti (gravità del fatto, personalità dell'imputato, recidive, modalità della condotta, ecc.).
- Gli errori materiali nel calcolo della pena (inclusa l'applicazione di riduzioni come quella prevista per il rito abbreviato) sono sindacabili e correggibili in Cassazione: la Corte può annullare senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e procedere alla rideterminazione della pena.
- Le censure in cassazione sono soggette ai limiti procedurali (art. 173 disp. att.): le questioni devono essere formulate nei termini e limiti previsti per essere esaminate
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